POS e corrispettivi, arriva la tolleranza del 5% per gli errori
Il Decreto Omnibus attenua le sanzioni sui disallineamenti tra pagamenti elettronici e operazioni registrate. La franchigia si calcola sul numero delle transazioni e non sana ricavi omessi, errori IVA o mancato collegamento del POS
Una soglia di tolleranza per evitare che un errore occasionale nella gestione della cassa si trasformi automaticamente in una violazione fiscale. È questa la finalità della modifica introdotta dal Decreto Omnibus in materia di collegamento tra terminali POS e strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

La norma prevede che non vengano applicate sanzioni quando, nel periodo considerato, la discrepanza tra il numero delle operazioni registrate come pagamenti elettronici nei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati non supera il 5%.
Un passaggio importante, soprattutto per bar, ristoranti, negozi e attività caratterizzate da un elevato numero di operazioni di piccolo importo. Nel lavoro quotidiano possono infatti verificarsi errori di digitazione, conti divisi tra più clienti, pagamenti effettuati in parte in contanti e in parte con carta, annullamenti, storni o problemi temporanei di connessione.
Il 5% riguarda il numero delle operazioni
Il punto centrale è la modalità di calcolo. In base al testo esaminato in sede parlamentare, la tolleranza si applica al numero delle transazioni, non al loro valore economico complessivo.
Se, per esempio, il POS registra 100 pagamenti elettronici mentre nei corrispettivi ne risultano correttamente classificati 96, la differenza è del 4% e rientra nella franchigia. La presenza di 94 operazioni, invece, determina uno scostamento del 6% e fa venir meno la protezione.
Non sarebbe dunque corretto confrontare semplicemente il totale in euro incassato tramite POS con l’ammontare complessivo dei corrispettivi, che può comprendere anche pagamenti in contanti o con altre modalità. La formulazione normativa fa riferimento alla quantità delle operazioni elettroniche.
Questo elemento rende necessario un chiarimento applicativo dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto nei casi di pagamenti frazionati, storni, mance, preautorizzazioni e operazioni concluse a cavallo della chiusura giornaliera.
Una tutela per gli errori formali, non un condono
La franchigia non costituisce una generale immunità dalle sanzioni. La tolleranza riguarda le difformità di modesta entità che non incidono sulla corretta determinazione dei ricavi, dell’imponibile e dell’IVA.
Se un corrispettivo non viene memorizzato, se l’incasso viene occultato oppure se l’anomalia produce un’imposta inferiore a quella dovuta, continuano ad applicarsi le sanzioni ordinarie. Lo stesso vale quando la discrepanza supera il limite del 5%.
La nuova disposizione non elimina neppure l’obbligo di collegare, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate, gli strumenti di pagamento elettronico al registratore telematico o alla soluzione software utilizzata per certificare i corrispettivi.
Il collegamento, previsto dalla legge di Bilancio 2025 e operativo dal 2026, non richiede necessariamente una connessione fisica tra POS e registratore. L’esercente deve associare i dispositivi attraverso il servizio online dell’Agenzia, permettendo all’amministrazione finanziaria di confrontare i dati trasmessi.
La mancata associazione resta quindi una violazione autonoma e non viene sanata dalla franchigia del 5%.
Le sanzioni che la norma intende ridimensionare
Per le irregolarità nella trasmissione dei dati che non incidono sulla liquidazione dell’imposta è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite di 1.000 euro per trimestre.
Prima dell’intervento, il sistema non distingueva adeguatamente tra anomalie marginali e discrepanze consistenti. Anche pochi errori commessi durante giornate particolarmente intense potevano quindi generare contestazioni sproporzionate rispetto alla gravità effettiva del comportamento.
Il nuovo limite risponde a un principio di proporzionalità: l’incrocio dei dati rimane uno strumento di contrasto all’evasione, ma gli esercenti non dovrebbero essere sanzionati per differenze fisiologiche riconducibili a sviste o inconvenienti tecnici.
Confcommercio Umbria ha inserito la disposizione tra le novità più attese del Decreto Omnibus, sottolineando l’esclusione delle sanzioni per gli scostamenti fino al 5%. L’associazione ha comunque invitato ad attendere la pubblicazione definitiva e i successivi chiarimenti operativi. Confcommercio Umbria
Cosa devono fare gli esercenti
La soglia non deve essere interpretata come un margine utilizzabile sistematicamente. Le imprese dovranno continuare a controllare la coerenza giornaliera tra POS e registratore telematico, conservando la documentazione relativa a storni, annullamenti, pagamenti frazionati e malfunzionamenti.
È consigliabile verificare periodicamente:
- la corretta associazione di tutti i POS utilizzati, compresi quelli sostitutivi o temporanei;
- la classificazione del metodo di pagamento sul registratore;
- la corrispondenza tra chiusura giornaliera e rendiconto del gestore POS;
- la presenza di storni, duplicazioni o transazioni contabilizzate in date differenti;
- l’eventuale superamento della soglia del 5%.
La modifica costituisce un passo verso un sistema sanzionatorio più equilibrato. Resta però necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno precisare il periodo sul quale calcolare la percentuale e il trattamento delle operazioni particolari.
La direzione è comunque chiara: mantenere il controllo digitale sugli incassi, distinguendo l’evasione e le omissioni sostanziali dai piccoli errori operativi commessi in buona fede. Il riferimento parlamentare conferma espressamente che la discrepanza tollerata riguarda il numero dei pagamenti elettronici. Senato della Repubblica_)





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