Le “nuove” pensioni contributive

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L’Inps ha pubblicato una specifica Circolare, di intesa con il Ministero del Lavoro, con cui illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio sui nuovi requisiti della pensione per coloro che rientrano nella applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo (gli assunti cioè di prima occupazione dal 1996).

Per quel che riguarda la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2024 vi si può accedere a 67 anni di età e 20 di contributi con un requisito di importo soglia che è ora pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro), in precedenza era pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data,  ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alle disposizioni precedenti. In alternativa si può andare in pensione di vecchiaia a 71 anni e 5 o più anni di contributi “effettivi” da lavoro (senza la previsione di importi soglia di pensione ).

Con riferimento alla pensione anticipata occorrono 64 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva a condizione che vi sia un requisito di importo soglia che dal 1 gennaio 2024 è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (fino al 31 dicembre 2023 era pari a 2,8 volte).

L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli. Sulla base del valore provvisorio dell’assegno sociale per l’anno 2024 (pari a 534,41 euro l’importo soglia di 3 volte è paria 1.603,23 euro, 2,8 volte 1.496,35 euro, 2,6 volte 1.389,46 euro

Va ancora ricordato come, sempre per effetto della Legge di Bilancio, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva deve essere adeguato alla speranza di vita

Si prevede poi come la pensione anticipata, è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024)