Greenwashing, in vigore dal 27 settembre 2026 le nuove regole italiane

La notizia in sintesi
- Italia recepisce la direttiva UE contro greenwashing e socialwashing.
- Le nuove regole saranno applicabili dal 27 settembre 2026.
- Claim ambientali generici richiederanno prove chiare, verificabili e pertinenti.
- Nuove tutele riguardano anche durabilità, riparabilità e informazioni precontrattuali.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Nuove regole italiane contro il greenwashing
Italia rafforza la protezione dei consumatori contro le comunicazioni ambientali ingannevoli recependo la direttiva europea 2024/825, nota come “Empowering consumers for the green transition”, nel Codice del Consumo. Il decreto legislativo 30/2026, entrato in vigore il 24 marzo, renderà applicabili le nuove disposizioni dal 27 settembre 2026 a imprese, piattaforme digitali, negozi e operatori che promuovono prodotti o servizi sul mercato italiano.
L’obiettivo è rendere controllabili le promesse di sostenibilità e impedire che parole, etichette o messaggi pubblicitari inducano il pubblico ad attribuire a un bene, a un marchio o a un’attività vantaggi ambientali non dimostrati. Nel nuovo quadro, greenwashing e socialwashing entrano espressamente tra le pratiche commerciali scorrette.
La riforma nasce dalla necessità di allineare la comunicazione sulla sostenibilità alle altre informazioni decisive per l’acquisto, come prezzo, qualità, composizione e modalità d’uso. Dal 27 settembre 2026, omissioni e affermazioni fuorvianti potranno quindi assumere rilievo nella valutazione di una pratica commerciale.
Le norme intervengono anche prima della conclusione del contratto, imponendo maggiore trasparenza agli operatori economici. La disciplina riguarda sia i prodotti fisici sia la loro presentazione commerciale, inclusi siti, app e ambienti di vendita digitale.
La direttiva europea, approvata nel gennaio 2024, modifica le regole comunitarie sulla tutela dei consumatori e sulle pratiche commerciali sleali. Il recepimento italiano traduce quel percorso in obblighi più definiti, con l’intento di rendere più semplice contestare messaggi privi di base verificabile.
Claim, etichette e confronti sotto verifica
Il decreto definisce l’“asserzione ambientale” come un messaggio o una rappresentazione che dichiari, o lasci intendere, un impatto positivo o neutro sull’ambiente di un prodotto, di una categoria di prodotti, di un marchio o di un’attività. Questa definizione amplia l’attenzione oltre le frasi esplicite: anche la grafica, il contesto o il modo in cui viene formulata una promessa possono incidere sulla percezione del consumatore.
Tra le condotte vietate rientra l’uso di claim generici quali green o eco quando non siano adeguatamente dimostrati. Diventa inoltre scorretto esporre etichette di sostenibilità non fondate su sistemi di certificazione, oppure presentare un’affermazione relativa a un singolo aspetto come se riguardasse l’intero prodotto o l’intera impresa.
Le aziende non potranno qualificare un bene come dotato di “impatto ambientale” basandosi sulla sola compensazione delle emissioni di gas serra. Non potranno neppure trasformare in un vantaggio commerciale una caratteristica che la legge impone già a tutti gli operatori.
La normativa introduce anche una lista di pratiche considerate ingannevoli salvo prova contraria, spesso indicata come grey list. Vi possono rientrare dichiarazioni su future prestazioni ambientali e la comunicazione di benefici irrilevanti, come l’enfasi sul fatto che un prodotto sia “senza plastica” quando è composto da cartone.
La lista delle pratiche sempre scorrette, o black list, include dunque messaggi ambientali generici non provati, etichette non certificate e riferimenti impropri all’oggetto della dichiarazione. Il criterio centrale è la pertinenza: un merito specifico non può essere usato per suggerire una sostenibilità complessiva che non risulti dimostrata.
Particolare attenzione è prevista per i confronti tra prodotti o servizi. Quando un sito, un’app o un negozio digitale mette a paragone la sostenibilità di più offerte, deve chiarire il metodo utilizzato. Il consumatore deve poter comprendere su quali elementi si fondi la comparazione, evitando classifiche ambientali opache o costruite con parametri non spiegati.
Secondo l’avvocato Diego Fulco, partner di netforLegaL e socio fondatore di Officine Dati, il nuovo impianto introduce limiti più stringenti per claim generici, comparativi o legati a risultati futuri, richiedendo prove verificabili e maggiore trasparenza. Il punto non è vietare la comunicazione ambientale, ma collegarla a elementi controllabili.
Per imprese e professionisti della comunicazione, la conseguenza pratica sarà una revisione dei materiali pubblicitari, delle schede prodotto, delle certificazioni esposte e dei messaggi diffusi online. Un claim può restare legittimo soltanto se il suo significato, il suo ambito e le sue prove non creano un’impressione più ampia o diversa rispetto ai fatti disponibili.
La disciplina incide anche sul linguaggio promozionale: formule evocative ma indefinite potranno essere più difficili da sostenere se non accompagnate da elementi concreti. Il controllo sulla sostenibilità diventa così parte della correttezza dell’informazione commerciale, non un elemento accessorio della pubblicità.
Durabilità e riparabilità entrano nella scelta
Le nuove regole non riguardano soltanto l’ambiente. Il Codice del Consumo rafforza le tutele su durabilità e riparabilità, vietando pratiche che possano ingannare sulla vita utile di un prodotto o sul suo corretto utilizzo.
Le informazioni sulla sostenibilità si affiancano quindi a quelle tradizionalmente richieste nella fase precontrattuale. Per il consumatore, la scelta potrà dipendere non solo dalla promessa ecologica del bene, ma anche dalla sua effettiva capacità di durare e di essere riparato.
Il cambiamento più rilevante è la convergenza tra tutela ambientale e tutela economica: una comunicazione sostenibile non potrà prescindere da dati affidabili, né mascherare limiti rilevanti del prodotto. Dal settembre 2026, le imprese dovranno rendere coerenti dichiarazioni, documentazione e modalità di vendita.
Questo impianto può rendere più trasparenti anche le decisioni d’acquisto digitali, dove etichette, icone e messaggi sintetici incidono rapidamente sulla percezione della qualità. La comparabilità dei prodotti dipenderà dalla chiarezza dei metodi adottati e dalla verificabilità delle dichiarazioni rese.
FAQ
Quando si applicano le nuove regole?
Dal 27 settembre 2026 diventano operative le disposizioni introdotte nel Codice del Consumo dal decreto legislativo 30/2026.
Che cos’è un’asserzione ambientale?
È un messaggio che afferma o suggerisce un impatto ambientale positivo o neutro di prodotto, marchio, categoria o attività.
Quali claim ambientali sono vietati?
Formule generiche come green o eco sono vietate se non dimostrate con elementi verificabili e pertinenti.
Come cambiano i confronti online?
Siti, app e negozi digitali devono spiegare il metodo usato quando confrontano la sostenibilità di prodotti o servizi.
Quali fonti sono state analizzate?
Le informazioni derivano dall’analisi redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con verifica, intervento e supervisione umana della nostra Redazione.
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