Modello 730 2026 scadenza 30 settembre: cosa controllare prima di inviarlo
Il 30 settembre 2026 è il termine ultimo, sia per il modello 730 precompilato sia per quello ordinario, per mettersi in regola con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2025. È una scadenza che riguarda milioni di lavoratori dipendenti e pensionati, e che vale la pena affrontare con un controllo attento prima dell’invio, per non perdere detrazioni o dover intervenire in un secondo momento con procedure più complesse.

Come funziona il precompilato
Dal 30 aprile 2026 il modello è disponibile in consultazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con i dati già inseriti sulla base delle informazioni in possesso del fisco: la Certificazione Unica, le spese sanitarie registrate nel Sistema Tessera Sanitaria, gli interessi sui mutui, i dati catastali e altri oneri deducibili o detraibili comunicati da soggetti terzi. Dal 20 maggio il modello diventa modificabile e può essere accettato così com’è oppure corretto e integrato prima dell’invio.
Se i dati precompilati sono corretti e completi, il contribuente può accettarli senza modifiche, con il vantaggio di essere esonerato dai controlli documentali sulle spese già precaricate. Accettare senza verificare, però, comporta il rischio opposto: se mancano spese o i dati sui familiari a carico non sono aggiornati, si perdono detrazioni cui si avrebbe diritto.
Cosa controllare prima dell’invio
Vale la pena verificare con attenzione i dati anagrafici e quelli sui familiari a carico, che incidono sulle detrazioni spettanti. Altrettanto importante è controllare che tutte le spese sanitarie effettivamente sostenute risultino registrate nel Sistema Tessera Sanitaria, dal momento che alcune voci, come le spese sostenute in contanti presso strutture non convenzionate, potrebbero non essere transitate automaticamente nel precompilato.
Meritano un controllo specifico anche le spese per interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico, gli abbonamenti al trasporto pubblico, le spese per l’istruzione e le attività sportive dei figli, e in generale tutti gli oneri deducibili o detraibili non comunicati da soggetti terzi, che il contribuente deve aggiungere manualmente per non perderli.
Come e dove inviarlo
Il modello precompilato può essere inviato direttamente tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se questo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, oppure a un CAF o a un professionista abilitato.
Chi invia il modello entro fine maggio riceve generalmente il rimborso già nella busta paga di luglio o nel cedolino della pensione di agosto o settembre. Chi lo presenta più avanti nei mesi successivi riceve il conguaglio nelle mensilità successive, sempre in base ai tempi tecnici del sostituto d’imposta.
Come correggere un errore dopo l’invio
Se dopo l’invio ci si accorge di un errore o di una spesa dimenticata, esistono strumenti diversi a seconda dei tempi e dell’effetto della correzione. Fino al 22 giugno 2026 era possibile annullare online un 730 già inviato tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate e ripresentarlo da zero: questa finestra è ormai chiusa.
Per le correzioni successive, se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata, si può presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026, esclusivamente tramite un CAF o un professionista abilitato. Se invece la correzione comporta un debito maggiore o un credito minore, oppure riguarda situazioni non gestibili con il 730, occorre presentare il modello Redditi Persone Fisiche correttivo entro il 2 novembre 2026.
Per le correzioni a proprio sfavore relative a imposte dovute e non versate resta inoltre percorribile, entro i cinque anni successivi, la dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso.
Chi supera la scadenza del 30 settembre senza aver presentato alcuna dichiarazione, pur essendovi tenuto, viene considerato inadempiente e rischia le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione, che vanno dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro, oppure da 250 a 1.000 euro se non risultano imposte dovute.





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