Decreto Omnibus. Ravvedimento speciale, doppia utilità per il periodo d’imposta 2023
La misura introdotta consente di ridurre il rischio di accertamento sulle annualità 2020-2023, ma soltanto ai contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al Concordato preventivo biennale per il 2026-2027

Il nuovo ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, cosiddetto decreto Omnibus, non è una sanatoria aperta alla generalità delle partite IVA. La possibilità di definire in maniera agevolata i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 è riservata ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale che, dopo una precedente adesione, rinnovano il Concordato preventivo biennale per il 2026-2027.
La platea appare quindi particolarmente selezionata: ne restano esclusi i contribuenti che entrano nel concordato per la prima volta, quelli che non rinnovano il precedente “patto” con il Fisco e, in linea generale, i soggetti in regime forfetario. La norma premia così i contribuenti più fedeli al nuovo sistema, offrendo loro due vantaggi complementari: la predeterminazione del reddito imponibile per il futuro biennio e una significativa limitazione dell’attività di accertamento sulle annualità pregresse. Il termine legale per l’adesione al CPB è il 31 ottobre 2026; cadendo di sabato, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la scadenza operativa slitta al 2 novembre.
Perché il 2023 assume un valore particolare
La principale novità riguarda il periodo d’imposta 2023. Il precedente ravvedimento collegato al CPB 2024-2025 consentiva infatti di definire le annualità fino al 2022. Per i contribuenti che avevano già utilizzato quella possibilità, gli anni dal 2020 al 2022 potrebbero risultare già coperti; il 2023 rappresenta pertanto l’annualità realmente nuova sulla quale valutare la convenienza della misura.
La sua utilità è duplice. Da una parte, il contribuente può ridurre il rischio di accertamenti su un’annualità relativamente recente e ancora pienamente verificabile. Dall’altra, l’operazione completa la copertura del passato mentre il rinnovo del concordato stabilizza il carico fiscale del 2026-2027. Il sistema crea quindi una continuità fra definizione delle annualità precedenti e programmazione di quelle future.
Non si tratta, tuttavia, di una cancellazione generalizzata delle irregolarità né di un condono integrale. Il beneficio consiste soprattutto nella preclusione di determinate rettifiche dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo e di alcuni accertamenti IVA, entro i confini stabiliti dalla legge.
Come si calcola il costo
Il ravvedimento può essere scelto anche per una sola delle annualità comprese fra il 2020 e il 2023. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata aumentando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato di una percentuale collegata al punteggio ISA conseguito in ciascun anno:
- 5% con ISA pari a 10;
- 10% con ISA da 8 a meno di 10;
- 20% con ISA da 6 a meno di 8;
- 30% con ISA da 4 a meno di 6;
- 40% con ISA da 3 a meno di 4;
- 50% con ISA inferiore a 3.
L’imposta non si applica all’intero reddito dichiarato, ma soltanto all’incremento così determinato. Per il 2022 e il 2023 l’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali è pari al 10% con un ISA almeno pari a 8, al 12% con un punteggio da 6 a meno di 8 e al 15% con un risultato inferiore a 6. L’aliquota sostitutiva IRAP è invece fissata al 3,9%. La componente dovuta in sostituzione delle imposte sui redditi e delle addizionali non può essere inferiore a mille euro per ciascuna annualità definita.
Per il 2020 e il 2021, segnati dall’emergenza pandemica, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. Regole specifiche sono inoltre previste per alcune cause di esclusione dagli ISA, come il mancato normale svolgimento dell’attività o determinate esclusioni legate al Covid-19.
Un contribuente che nel 2023 abbia dichiarato 100.000 euro e ottenuto un punteggio ISA pari a 7 dovrà, a titolo esemplificativo, calcolare un incremento del 20%, pari a 20.000 euro. Su questo importo si applicherà l’aliquota del 12%, con un’imposta sostitutiva sui redditi pari a 2.400 euro, alla quale dovrà aggiungersi l’eventuale componente IRAP.
Pagamento e limiti dello “scudo”
Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo. Sulle rate decorreranno gli interessi legali dal 16 marzo 2027. In caso di rateizzazione, il ravvedimento si perfezionerà definitivamente soltanto con il pagamento di tutte le rate.
La protezione dall’accertamento non è assoluta. Può venire meno in caso di decadenza dal Concordato preventivo biennale, mancato completamento dei pagamenti, dichiarazioni non veritiere sulle cause di esclusione dagli ISA o presenza di determinate vicende penali e tributarie. Inoltre, il ravvedimento non può essere perfezionato dopo la notifica di specifici atti, come un processo verbale di constatazione, uno schema di accertamento o un atto di recupero relativo a crediti inesistenti.
Un ulteriore elemento da considerare è la proroga al 31 dicembre 2029 dei termini di accertamento relativi alle annualità oggetto della definizione. Il contribuente ottiene dunque una limitazione dei controlli, ma accetta contemporaneamente un allungamento temporale del potere dell’Amministrazione finanziaria nei casi in cui la protezione venga meno.
Una convenienza da valutare caso per caso
Il ravvedimento speciale può risultare interessante soprattutto per chi individua rischi fiscali concreti sul 2023, possiede un buon punteggio ISA e intende comunque proseguire nel concordato. È meno conveniente quando il costo della sostitutiva è elevato, la posizione pregressa non presenta criticità oppure la proposta per il 2026-2027 comporta un reddito concordato difficilmente sostenibile.
Prima di aderire occorrerà pertanto mettere a confronto almeno quattro elementi: costo del ravvedimento, rischio effettivo di accertamento, sostenibilità del CPB e possibilità di perdere successivamente la protezione. Sarà inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di atti già notificati e attendere le disposizioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di comunicazione dell’opzione.
La “doppia utilità” del 2023 non deve quindi essere interpretata come un beneficio automatico. Per i pochi contribuenti ammessi rappresenta la possibilità di chiudere, entro limiti precisi, l’annualità rimasta fuori dalla precedente definizione e di aprire contemporaneamente un nuovo biennio concordato. È un’opportunità potenzialmente rilevante, ma da utilizzare soltanto dopo un’analisi puntuale della posizione fiscale e con l’assistenza del professionista incaricato.
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