Polizze dormienti, prorogato il termine per chiedere il rimborso

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Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha prorogato a lunedì 20 marzo la scadenza per la presentazione delle richieste di indennizzo parziale delle polizze dormienti prescritte. Va ricordato come l’ottavo avviso del 21 novembre 2022, grazie ad un ulteriore stanziamento di risorse a valere sul fondo “iniziative a vantaggio dei consumatori” aveva previsto una nuova finestra per la presentazione delle richieste di rimborso dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Con i precedenti sette avvisi pubblici erano state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del 1° gennaio 2012, il nuovo avviso estende la finestra di rimborsabilità.

Ma cosa sono le polizze dormienti? Con questo termine ci si riferisce alle polizze liquidabili ma non riscosse dai beneficiari. Come evidenzia l’Ivass giacciono presso le imprese di assicurazione e al decorrere del termine di prescrizione ad oggi decennale vengono devolute al Fondo istituito dal legislatore con la finalità di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Si tratta, per lo più, di polizze vita per il caso morte in cui l’assicurato è deceduto senza che la compagnia ne abbia avuto notizia, ad esempio perché i beneficiari (generalmente i familiari) non erano a conoscenza della esistenza della polizza, o di polizze di risparmio in cui l’assicurato o il beneficiario non si attivano alla scadenza del rapporto per riscuotere il capitale maturato negli anni. In entrambi i casi l’impresa di assicurazione, non avendo ricevuto la richiesta di pagamento, trattiene presso di sé le somme spettanti al beneficiario.

Nella generalità dei casi, si tratta quindi di un problema di doppia non-informazione: da un lato il beneficiario non è informato dell’esistenza della polizza a suo vantaggio, dall’altro la compagnia non è informata dell’evento che rende liquidabile la polizza.
E’ possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP), incaricata della gestione da parte del Ministero, la richiesta di rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte per le quali siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
prescrizione di tale diritto intervenuta entro il 19 ottobre 2012;
rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.