I chiarimenti della Agenzia delle Entrate su premi di risultato e fondi pensione

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Con specifica Risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul conferimento dei premi di risultato nei fondi pensione.

Si ricorda in primo luogo come essi sono esenti da tassazione anche se superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 previsto (limite incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione).  Quale ulteriore misura di favore, è previsto che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.

Ne consegue che entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale

L’Agenzia delle Entrate ricorda poi come  è  stato già  chiarito che nella ipotesi di un piano di  welfare che consenta ai dipendenti di utilizzare il credito welfare quale contribuzione aggiuntiva a fondi di previdenza complementare considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità

Con il nuovo parere si specifica che tenuto conto che la comunicazione al fondo di previdenza complementare è nell’interesse del contribuente per consentirgli di evitare la tassazione dei  contributi versati in  sostituzione dei premi di  risultato al momento della lquidazione  della prestazione, si  ritiene che nell’ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere  a tale comunicazione al posto del dipendente, quest’ultimo possa ritenersi esonerato da  detto obbligo.

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