Detrazione box auto 2026: aliquote requisiti. Come funziona
Cos’è il bonus box auto e quanto si recupera nel 2026
Il panorama dei bonus edilizi in Italia sta attraversando una fase di transizione, con scadenze che si susseguono e aliquote destinate a ridursi progressivamente nei prossimi anni. Tra le agevolazioni che continuano a raccogliere l’interesse dei contribuenti figura la detrazione box auto, disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e inserita nella più ampia cornice del bonus ristrutturazioni. La misura consente di recuperare una parte delle spese sostenute per la costruzione o l’acquisto di garage, autorimesse e posti auto, tramite una detrazione dall’Irpef lorda da ripartire obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo.

Per le spese sostenute nel 2026, secondo quanto confermato anche dall’Agenzia delle Entrate, la percentuale di detrazione non è più unica: è pari al 50% per i box pertinenziali all’abitazione principale, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare che porta il recupero massimo a 48.000 euro, mentre scende al 36% per i box pertinenziali a seconde case o altri immobili, sempre entro il medesimo tetto di spesa di 96.000 euro. Dal 2027 le aliquote sono destinate a ridursi rispettivamente al 36% e al 30%, mentre dal 2028 il massimale di spesa agevolabile scenderà a 48.000 euro.
Il vincolo di pertinenzialità
Condizione essenziale per accedere alla detrazione è il vincolo di pertinenzialità tra il box e l’unità immobiliare a destinazione residenziale a cui è collegato. La prassi fiscale e diversi orientamenti interpretativi indicano nella distanza tra abitazione e autorimessa un parametro rilevante ai fini del riconoscimento del legame pertinenziale, sebbene la normativa non fissi in modo esplicito un limite chilometrico univoco: superata una distanza ritenuta eccessiva, il garage rischia di essere considerato dall’Agenzia delle Entrate come immobile autonomo, con conseguente perdita del beneficio. Il vincolo pertinenziale deve comunque risultare esplicitamente dall’atto d’acquisto, dal compromesso di vendita registrato o, in caso di costruzione in economia, dal titolo edilizio.
Nuova costruzione o ristrutturazione: cosa rientra nel bonus
La detrazione spetta in due ipotesi principali: la costruzione ex novo, in economia o tramite impresa, di un box o posto auto anche scoperto o condominiale su area privata o comune, oppure l’acquisto di un box di nuova costruzione direttamente dall’impresa costruttrice o da cooperative edilizie. Il bonus non spetta per l’acquisto di un box usato da un privato, né nel caso in cui l’autorimessa derivi da un cambio di destinazione d’uso successivo a lavori di ristrutturazione.
Nel caso di acquisto dall’impresa, la detrazione non si calcola sull’intero prezzo di compravendita ma sui costi di costruzione documentati: la ditta venditrice è tenuta a rilasciare un’attestazione scritta che certifichi l’importo imputabile alla sola realizzazione tecnica del box, separandolo dai margini di profitto e dagli oneri accessori.
Chi può richiedere la detrazione
Il beneficiario della detrazione deve coincidere con l’intestatario delle fatture e dei pagamenti. Si tratta generalmente del proprietario o nudo proprietario dell’immobile principale, ma la platea comprende anche i titolari di un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie, gli inquilini e i comodatari, i promissari acquirenti con compromesso registrato, e i familiari conviventi che abbiano sostenuto economicamente la spesa, purché questo risulti annotato sulle fatture.
Come effettuare i pagamenti
La modalità di pagamento raccomandata è il bonifico bancario o postale parlante, che deve riportare la causale normativa di riferimento (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, ha chiarito che la detrazione resta comunque valida anche in caso di pagamento con mezzi diversi dal bonifico parlante, a condizione che nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa e che il venditore rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare contabilizzazione dei corrispettivi ai fini fiscali.
Per gli acconti versati prima del rogito definitivo, la detrazione resta protetta se il compromesso di vendita, con l’esplicitazione del vincolo pertinenziale, viene registrato presso l’Agenzia delle Entrate prima o contestualmente al pagamento dell’acconto.
Il limite alle detrazioni per i redditi più alti
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica un limite complessivo alle detrazioni Irpef fruibili, variabile in base al numero di figli a carico e alla presenza di disabilità nel nucleo familiare. Questo tetto può ridurre l’impatto reale della quota annuale del bonus qualora si cumulino più spese detraibili nello stesso anno d’imposta.
Documentazione e dichiarazione dei redditi
In caso di controlli, il contribuente deve poter esibire l’atto d’acquisto o il preliminare registrato da cui risulti il vincolo pertinenziale, la dichiarazione dei costi di costruzione rilasciata dal costruttore, o i titoli abilitativi edilizi nel caso di lavori in economia, oltre alle ricevute dei bonifici. Le spese vanno indicate nel modello 730, quadro E, righi da E41 a E43, per l’avvio della restituzione decennale dell’importo spettante.





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