Multa INPS ritenute non versate: quando è nulla la notifica
La sentenza del Tribunale di Castrovillari
Se un’azienda riceve una sanzione dell’INPS per omesso versamento di ritenute previdenziali relative ad anni precedenti, esiste un elemento da verificare prima di ogni altra difesa: il tempo trascorso tra l’accertamento della violazione e la notifica della contestazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 718 del 5 giugno 2026, che ha annullato due ordinanze-ingiunzione emesse dall’INPS per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. Quando l’Istituto attende troppo tempo prima di notificare la contestazione, perde il diritto di riscuotere la sanzione, anche se la violazione risulta effettivamente commessa.

Nel caso esaminato, un’azienda calabrese aveva ricevuto due ordinanze-ingiunzione per un totale di 10.000 euro, riferite a contributi non versati nel 2016. Le notifiche, tuttavia, erano arrivate soltanto nel 2018.
I fatti alla base del ricorso
L’azienda non aveva versato una parte delle ritenute trattenute ai dipendenti, per un importo complessivo di circa 960 euro. Fino al 2016 un’irregolarità di questo tipo poteva configurare reato penale. Da quell’anno, in seguito alla depenalizzazione prevista dal decreto legislativo n. 8/2016, se l’importo non versato in un anno resta sotto i 10.000 euro la violazione non costituisce più reato ma sanzione amministrativa, compresa tra 10.000 e 50.000 euro. Il decreto ha modificato l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, che disciplina l’obbligo del datore di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti.
L’azienda si è opposta in tribunale sollevando diverse obiezioni: la mancata ricezione della notifica degli atti di accertamento alla base della sanzione, la convinzione che i termini per notificare la violazione fossero già scaduti e un calcolo della sanzione ritenuto errato, poiché a fronte di 960 euro non versati la sanzione minima avrebbe dovuto essere di 1.440 euro anziché 10.000.
Il termine di decadenza dei 90 giorni
Il nodo centrale della vicenda riguarda i tempi di notifica. L’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 8/2016 stabilisce che l’INPS ha 90 giorni di tempo per notificare la violazione da quando riceve gli atti relativi al caso dall’autorità giudiziaria. Nel caso specifico, non risultava alcuna trasmissione formale degli atti tra l’autorità giudiziaria e l’INPS.
Il Tribunale ha chiarito che questo termine non ha valore puramente organizzativo, ma costituisce un termine di decadenza vero e proprio: il suo mancato rispetto estingue il potere dell’Istituto di irrogare la sanzione. La notifica tempestiva dell’atto di accertamento ha inoltre una duplice funzione, interrompendo sia il termine di decadenza previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 sia il termine di prescrizione previsto dall’articolo 28 della medesima legge.
L’Istituto ha inoltre eccepito che la competenza territoriale del giudizio spettasse a un tribunale diverso, ma il giudice ha chiarito che la causa va sempre discussa nel luogo in cui ha sede l’azienda.
Il principio applicato dalla Cassazione
Il Tribunale di Castrovillari ha applicato un criterio già affermato dalla Corte di Cassazione in casi analoghi: quando non è possibile individuare con certezza il momento di ricezione degli atti da parte dell’INPS, il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016, ossia dal 6 febbraio 2016. Da quella data, quindi, l’Istituto aveva tempo fino a inizio maggio 2016 per notificare la violazione.
Le notifiche, invece, sono arrivate il 13 aprile 2018, oltre due anni dopo la scadenza del termine. Per questo motivo il Tribunale ha ritenuto il ritardo ingiustificabile e ha annullato integralmente entrambe le ordinanze-ingiunzione, liberando l’azienda dalle relative conseguenze economiche.
Il principio non è isolato: la Corte di Cassazione lo ha confermato più volte nel corso del 2025, tra cui nelle sentenze n. 8075, n. 7641 e n. 9015, tutte relative allo stesso termine di decadenza previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 8/2016. La sentenza di Castrovillari si inserisce quindi in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, applicabile a tutte le aziende che ricevono contestazioni per ritenute previdenziali non versate in anni passati.





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