Nuovi PIR, obbligo di investimento del 3,5% su non Ftse Mib e non Ftse Mid

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La Commissione Finanze della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento che modifica la disciplina dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine introducendo, per i PIR costituiti a decorrere dal 1ogennaio 2020, l’obbligo di investire il 5% del 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

L’emendamento, che prevede altresì che casse previdenziali e fondi di investimento possano detenere più di un PIR nel limite del 10% del patrimonio e non prevede obblighi di investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital o di fondi di fondi per il venture capital, darà nuovo slancio alla raccolta di capitali privati da indirizzare all’investimento nell’economia reale e in particolare nelle PMI quotate e quotande su AIM Italia.

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Anna Lambiase, fondatore e CEO, IR Top Consulting: “Le nuove regole per la composizione del portafoglio dei PIR daranno un forte contributo alla quotazione in Borsa di piccole e medie imprese italiane volta a finanziare progetti di sviluppo. L’afflusso di nuovi capitali privati a sostegno dell’economia reale, unitamente all’incentivo alla quotazione nella forma del credito d’imposta sul 50% dei costi di IPO, rappresentano per il 2020 le basi di un ulteriore sviluppo per il mercato AIM Italia, che ha registrato negli ultimi anni il maggior numero di collocamenti e nel 2019 – con 32 IPO e 187 ml di Euro di raccolta – rappresenta il primo hub finanziario europeo per numero di quotazioni tra i mercati non regolamentati, secondo solo al mercato UK, in netta controtendenza rispetto al resto d’Europa. Un dato che dimostra la qualità dello Sme Growth Market italiano come strumento finanziario per la raccolta di capitale volta a sostenere la crescita delle PMI del nostro Paese.  La quotazione aiuta a rafforzare la struttura finanziaria e i numeri di AIM lo dimostrano: il taglio medio delle operazioni nel 2019 ha raggiunto 5,8 milioni di Euro di raccolta di capitale coerente con una dimensione di aziende con fatturato medio pari a 21 milioni di euro.”

Secondo l’OSSERVATORIO AIM di IR Top Consulting, AIM Italia conta complessivamente 134 società con un giro d’affari nel 2018 pari a 6,3 miliardi di euro, una capitalizzazione di 6,9 miliardi di euro e una raccolta di capitali in IPO pari a 3,8 miliardi di euro, di cui, in media, il 93% proveniente da nuova emissione di titoli. La raccolta è pari a 4,5 miliardi di euro includendo le operazioni sul secondario.

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Nel 2019 il mercato azionario delle PMI conta 32 ammissioni, di cui 28 nuove IPO e 4 ammissioni post business Combination, in linea con il 2018 (26 IPO e 5 ammissioni). La capitalizzazione totale delle 28 nuove società è pari a 1,1 miliardi di euro.

Le 28 nuove IPO hanno raccolto 187 milioni di euro[1], di cui 30 milioni di euro derivanti da 1 SPAC (Gear 1). La raccolta media delle IPO nel 2019 è stata pari a 5,8 milioni di euro[2] e il flottante in IPO[3] è stato pari al 23%. Le operazioni di IPO sono state principalmente effettuate con l’obiettivo di rafforzare l’attività di ricerca e sviluppo, consolidare l’espansione sui mercati internazionali e per incrementare la capacità produttiva.

Nel 2019 il mercato italiano rappresenta, con 37 ammissioni di cui 32 su AIM e 5 su MTA, il secondo mercato dopo UK, con una quota del 20% a livello Europeo[1]. In particolare AIM Italia è il primo mercato non regolamentato come numero di IPO in Europa.

Di seguito il testo completo dell’emendamento approvato:

Art. 13-bis: Modifiche alla disciplina dei PIR

  1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1ogennaio 2020, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
  2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
  3. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
    • al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al periodo precedente non si applica il comma 112, primo periodo.»
    • al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al periodo precedente non si applica il comma 112, primo periodo.»
  4. Per quanto non espressamente previsto nei commi 1, 2 e 3, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.
  5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1ogennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.