Avviata operatività scambio tra INPS e Casse per la ricongiunzione

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Con Messaggio del 4 luglio l’Inps rende noto che, a seguito dell’adozione della convenzione quadro tra INPS e Casse previdenziali del 19 aprile scorso, per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione, sono stati resi per comunicare che sono disponibili una serie di servizi.

Va ricordato come la normativa (legge n. 45/1990) riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Si riconosce poi analoga facoltà al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

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Per attuazione a tale facoltà in argomento, è stato realizzato nel tempo uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). Tuttavia, alla luce dell’attuale quadro normativo e al fine di semplificare gli adempimenti ai quali sono tenuti gli Enti previdenziali coinvolti, è stata adottata la convenzione quadro, finalizzata a disciplinare lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione e la consultazione dei dati relativi alle domande presentate. Le comunicazioni rese disponibili con tale servizio di scambio telematico si intendono conosciute dalle Parti firmatarie a tutti gli effetti di legge.

Quali sono i servizi ora attivati? La richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione , l’ invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente , la richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame, l ‘invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente, la notifica da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione.

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La fase successiva, invece, riguarderà l’implementazione dei servizi relativi alla facoltà di ricongiunzione previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità ordinarie attualmente in uso.