Protezione internazionale: aggiornata la lista dei Paesi di origine sicuri

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Protezione internazionale — 

Il nuovo decreto del MAECI. Se un Paese d’Origine è considerato “sicuro”, cambia la procedura d’asilo

Secondo il D.Lgsl. 25/2008, “uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone”. Il cittadino di un Paese considerato sicuro può comunque chiedere e ottenere protezione internazionale in Italia. Ci sono, però, differenze nella procedura rispetto ai cittadini di altri Paesi, come l’esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata se il richiedete non invoca “gravi motivi” per considerare la sua permanenza in quel Paese non sicura a causa della situazione particolare.

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La lista dei Paesi di origine sicuri

Il  decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha aggiornato, ampliandola, la lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.
Albania; Algeria; Bangladesh;* Bosnia-Erzegovina; Camerun;* Capo Verde; Colombia;* Costa d’Avorio; Egitto;* Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Nigeria; Perù;* Senegal; Serbia; Sri Lanka;* Tunisia.

(*Paesi non presenti nella lista precedente. L’inclusione nella lista non ha effetto sulle domande di protezione internazionale presentate prima dell’adozione del decreto)

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. DECRETO 7 maggio 2024 Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (24A02369) (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024)