Revisori legali, il MEF aggiorna la formazione: crediti riconosciuti anche per le docenze

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La circolare 15/2026 detta le istruzioni per il triennio 2026-2028. Più controlli sulla qualità dei corsi e dei relatori, limiti alla ripetizione dei contenuti e maggiore flessibilità per l’accreditamento degli enti formatori

La formazione continua dei revisori legali entra in una nuova fase. Con la circolare n. 15 del 7 settembre 2026, la Ragioneria generale dello Stato ha definito le istruzioni applicabili al triennio formativo 2026-2028, introducendo alcune novità destinate a incidere sia sui professionisti iscritti al Registro sia sugli enti pubblici e privati che organizzano i corsi.

Il provvedimento conferma l’impianto dell’aggiornamento obbligatorio previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 39/2010, ma rafforza il controllo sulla qualità effettiva dell’offerta. L’obiettivo è evitare che l’adempimento si riduca a una semplice raccolta di crediti e garantire che la formazione mantenga un legame concreto con l’evoluzione dei principi contabili, delle tecniche di revisione, dei controlli interni e della rendicontazione di sostenibilità.

La novità più significativa riguarda il riconoscimento dell’attività di docenza. Le lezioni svolte nell’ambito di corsi accreditati possono concorrere all’assolvimento dell’obbligo formativo del revisore che ricopre il ruolo di relatore, secondo il criterio generale di un credito per ogni ora di docenza. Il riconoscimento resta subordinato alla coerenza dell’intervento con le materie comprese nel programma formativo del MEF e alla corretta comunicazione dei dati da parte dell’ente organizzatore.

La misura valorizza l’attività dei professionisti che contribuiscono direttamente alla diffusione delle competenze. Preparare una lezione, aggiornare i materiali e confrontarsi con altri revisori costituisce infatti un esercizio di approfondimento professionale non meno rilevante della partecipazione come discente. Il credito non deriva però dalla semplice qualifica di relatore: contenuti, durata e materia devono essere documentati e correttamente classificati.

Confermati almeno 20 crediti all’anno

Per gli iscritti al Registro rimane centrale l’obbligo di acquisire almeno 20 crediti formativi in ciascun anno, per un totale minimo di 60 crediti nel triennio. Almeno dieci crediti annuali devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale, tra le quali rientrano i principi di revisione nazionali e internazionali, la gestione del rischio, il controllo interno, l’indipendenza, la deontologia e le tecniche professionali di audit.

I crediti restanti possono essere conseguiti nelle altre materie previste dal programma ministeriale, purché presentino un collegamento effettivo con l’attività professionale.

Per i revisori abilitati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità l’impegno è più ampio. A decorrere dall’anno successivo all’abilitazione devono essere acquisiti almeno 25 crediti all’anno, dei quali almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione legale e almeno dieci in quelle relative alla sostenibilità. La crescita degli obblighi riflette l’ampliamento delle responsabilità derivante dalla normativa europea e nazionale sulla rendicontazione ESG.

L’obbligo formativo è collegato all’iscrizione nel Registro e non all’effettivo esercizio di incarichi. Riguarda quindi anche i revisori che in un determinato periodo non svolgono attività professionale, oltre agli iscritti nella sezione B. Le modalità di assolvimento comprendono la formazione offerta direttamente dal Ministero, i corsi organizzati da soggetti accreditati e la formazione equivalente riconosciuta attraverso ordini professionali e società di revisione. Le indicazioni generali sono consultabili sul Portale della revisione legale.

Stretta sulla ripetizione dei corsi

Uno dei punti sui quali la circolare interviene con maggiore rigore è la riproposizione degli stessi corsi. Il MEF vuole impedire che contenuti sostanzialmente identici vengano utilizzati più volte per maturare crediti senza un effettivo incremento delle conoscenze.

La ripetizione può conservare una propria utilità quando è giustificata da novità legislative, nuovi principi professionali, orientamenti interpretativi o aggiornamenti sostanziali della materia. Non è invece sufficiente modificare il titolo di un evento lasciandone invariati programma e contenuti.

Per gli enti formatori diventa quindi essenziale rendere riconoscibile l’evoluzione di ciascun corso, specificando gli aggiornamenti introdotti rispetto alle precedenti edizioni. Per i revisori, parallelamente, cresce l’importanza di verificare che la nuova partecipazione possa produrre crediti validi e non costituisca la semplice replica di un’attività già frequentata.

La stretta risponde a un principio sostanziale: l’aggiornamento deve determinare un’effettiva crescita professionale. In un settore nel quale norme, standard internazionali e responsabilità cambiano rapidamente, la formazione non può trasformarsi nella reiterazione periodica di programmi ormai consolidati.

Più flessibilità per le domande di accreditamento

Sul versante organizzativo, il Ministero adotta un’impostazione più flessibile per le richieste di accreditamento. Gli enti pubblici e privati possono presentare domanda nel corso dell’anno, senza essere necessariamente vincolati a un’unica finestra temporale.

Questa apertura consente di adeguare più rapidamente l’offerta formativa all’emergere di nuove esigenze professionali. Rimane tuttavia necessario inoltrare la documentazione con un anticipo compatibile con l’istruttoria ministeriale e con lo svolgimento delle attività entro l’anno formativo di riferimento.

Per ottenere l’accreditamento, gli enti devono dimostrare un’organizzazione adeguata, esperienza nella formazione professionale, sostenibilità economica dell’iniziativa e capacità di avvalersi di relatori qualificati. I crediti maturati dai partecipanti devono poi essere trasmessi al Registro dall’organizzatore, che risponde della correttezza e della tempestività delle comunicazioni.

Selezione più rigorosa dei docenti

Alla maggiore flessibilità procedurale corrisponde una verifica più attenta delle competenze dei relatori. La circolare richiede che la qualificazione dei docenti sia dimostrata attraverso elementi concreti: esperienza professionale, attività accademica, pubblicazioni, specializzazione e conoscenza documentata degli argomenti trattati.

Non dovrebbe quindi essere sufficiente un curriculum genericamente collegato all’area economica o giuridica. Deve emergere una relazione precisa fra le competenze del relatore e il contenuto affidatogli.

La selezione più rigorosa è particolarmente importante per le materie caratterizzanti, nelle quali eventuali carenze formative possono riflettersi direttamente sulla qualità degli incarichi. Lo stesso vale per la rendicontazione di sostenibilità, settore relativamente nuovo che richiede competenze interdisciplinari e nel quale permane il rischio di offerte formative troppo generiche.

Dall’adempimento alla qualità professionale

Le nuove istruzioni cercano, nel complesso, di spostare l’attenzione dalla quantità dei corsi alla loro qualità. Il riconoscimento delle docenze premia chi produce e condivide conoscenza; i limiti alle ripetizioni contrastano una formazione puramente formale; i controlli sui relatori mirano a elevare l’affidabilità dei programmi.

Per gli enti accreditati aumentano le responsabilità nella progettazione, nella selezione dei docenti e nella rendicontazione dei crediti. Per i revisori diventa invece necessario programmare con maggiore attenzione il proprio percorso, verificando materie, codici e validità degli eventi prima dell’iscrizione.

La formazione continua assume così un significato più ampio. Non rappresenta soltanto un obbligo individuale, ma uno degli strumenti attraverso i quali il MEF esercita la vigilanza sulla qualità della revisione e, indirettamente, sull’affidabilità dell’informativa finanziaria e di sostenibilità delle imprese.

Il testo e gli allegati della circolare RGS n. 15 del 7 settembre 2026 costituiscono il riferimento operativo per il nuovo triennio.

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Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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Gli articoli pubblicati su questa testata rispettano la normativa europea (AI Act) e i principi deontologici dell’Ordine dei Giornalisti. L’utilizzo costante dell’intelligenza artificiale permette la corretta verifica delle fonti e la creazione di una traccia che tenga conto dei temi più significativi. Nessun articolo può essere pubblicato autonomamente dall’intelligenza artificiale: ogni autore interviene personalmente non solo nella fase della scrittura dell’articolo, ma anche nella verifica della veridicità di notizie e dati riportati.

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