Contenzioso INPS: il giudicato sull’imponibile “chiude” anche rispetto al lavoratore intervenuto

La Cassazione Sez. lav. con ord. 8 gennaio 2026, n. 415 ribadisce un principio di forte impatto per le aziende nella gestione del contenzioso contributivo: il giudicato formatosi nel giudizio tra datore di lavoro e INPS sulla retribuzione imponibile (con riflessi anche sulla pensionabilità) è opponibile al lavoratore che sia intervenuto in quel processo.
In concreto, se il lavoratore ha scelto di partecipare al giudizio e ha potuto svolgere le proprie difese, non può poi promuovere un successivo contenzioso per rimettere in discussione la base imponibile (e, di riflesso, la prestazione pensionistica) su voci retributive già valutate e definite con giudicato.
Perché rileva per le imprese
- Maggiore certezza: l’accertamento definitivo sull’imponibile riduce il rischio di contenziosi “a catena” (lavoro/previdenza).
- Gestione delle voci retributive: la corretta qualificazione di premi, indennità e una tantum in sede contributiva produce effetti stabili, anche sul piano pensionistico.
- Strategia difensiva: in giudizi INPS–azienda, la partecipazione del lavoratore può consolidare l’efficacia del giudicato e limitare contestazioni future.
Riferimenti: artt. 2908–2909 c.c., 105 c.p.c., 2115 c.c. (nel percorso argomentativo della Corte).
A cura dello Studio Acerbi
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