Bonus casa 2026: per i condomìni “doppia aliquota” nella comunicazione fiscale

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Con la legge di bilancio per il 2026 e i decreti attuativi collegati, la comunicazione dei bonus casa per i condomìni si arricchisce di una novità significativa: l’introduzione della cosiddetta doppia aliquota per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi edilizi agevolati. Questo cambiamento riguarda in particolare le detrazioni fiscali legate a lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e bonus facciate effettuati attraverso l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura nei condomìni.

Cos’è la “doppia aliquota” e perché è stata introdotta

La doppia aliquota nasce dall’esigenza di migliorare precisione e trasparenza nella comunicazione dei dati fiscali relativi ai bonus casa, rispondendo alle criticità emerse negli anni precedenti per errori o incongruenze nei flussi informativi trasmessi dai condomìni e dai soggetti incaricati (come amministratori di condominio, imprese edili o professionisti). La norma prevede che, per ciascun intervento agevolato realizzato in un condominio, vengano indicate due aliquote IVA distinte.

Aliquota effettivamente applicata in fattura per il singolo intervento, che può essere ad esempio 10% o 22% a seconda della tipologia di lavori e dell’agevolazione fiscale coinvolta. Aliquota “standard” di riferimento per quel tipo di intervento, come definita dalla normativa fiscale vigente per i lavori su parti comuni dei condomìni.

    Questa duplice informazione ha lo scopo di consentire all’Agenzia delle Entrate di controllare più facilmente l’appropriatezza dell’agevolazione spettante, verificare eventuali anomalie e ridurre margini di errore o di utilizzo improprio dei bonus, in un quadro di crescente attenzione al contrasto delle frodi fiscali nel settore edilizio.

    Ambiti di applicazione

    La doppia aliquota si applica alle principali agevolazioni edilizie che possono essere richieste nel 2026 per i condomìni, tra cui:

    • Bonus ristrutturazioni condominali
    • Ecobonus e Superbonus per parti comuni
    • Bonus facciate
    • Bonus verde per interventi su aree comuni

    Non riguarda invece gli interventi fatti su singole unità abitative non condominiali, dove continua a essere comunicata una sola aliquota IVA come previsto dalle regole ordinarie.

    Gli adempimenti per i condomìni e per gli amministratori

    Dal punto di vista pratico, la novità comporta che, nella Comunicazione delle opzioni per le detrazioni fiscali (modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate), i condomìni o i loro amministratori dovranno inserire:

    • l’importo della spesa sostenuta per ciascun intervento agevolato;
    • entrambe le aliquote IVA (quella effettiva e quella standard di riferimento);
    • gli estremi della fattura e dei relativi documenti di spesa;
    • i dati identificativi del fornitore e dell’impresa esecutrice.

    La doppia aliquota dovrà essere comunicata entro i termini ordinari, ossia generalmente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’effettuazione dei lavori, salvo eventuali proroghe stabilite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimenti specifici.

    L’introduzione della doppia aliquota è vista sia dalle istituzioni sia dagli operatori del settore come una misura di rafforzamento dei controlli fiscali, che potrà:

    • Ridurre comportamenti errati o tentativi di frode, grazie a una maggiore granularità dei dati comunicati;
    • Snellire l’attività di analisi delle posizioni fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, con informazioni più chiare e strutturate;
    • Aumentare la certezza del diritto per i condomìni che hanno diritto ai bonus e che comunicano correttamente tutte le informazioni richieste.

    In prospettiva, l’obiettivo delle nuove regole è migliorare l’efficacia del sistema di agevolazioni, preservando nel contempo la sostenibilità finanziaria delle misure stesse all’interno del bilancio pubblico.

    Alcuni operatori del settore hanno già segnalato potenziali criticità legate alla doppia aliquota, come la complessità operativa aggiunta, soprattutto per condomìni con numerose unità e interventi multipli; la necessità di un adeguamento dei software gestionali e dei sistemi di fatturazione elettronica per gestire la doppia informazione; i possibili contenziosi interpretativi in assenza di chiarimenti ufficiali e linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate.