Corte Costituzionale e Fisco. Contestata la preclusione probatoria dell’art. 32
DOVERE DI PAGARE LE TASSE E DIRITTO AL SILENZIO: LA CONSULTA RISCRIVE IL RAPPORTO TRA FISCO E CITTADINI

— a cura dell’Avv. Francesco Aloe —

La norma contestata: la preclusione probatoria dell’art. 32
Con la sentenza n. 137 del 28 luglio 2025, la Corte costituzionale interviene su una delle norme più temute dai contribuenti, l’art. 32 del D.P.R. 600/1973, quella che consente al Fisco di “punire” chi non esibisce documenti in fase di accertamento impedendogli poi di usarli in giudizio.
La Consulta salva la norma, ma ne cambia profondamente il senso: da strumento punitivo a tassello di un modello collaborativo, fondato sulla leale cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, nel segno dei principi costituzionali di difesa, buona fede e solidarietà.
Da suddito a cittadino: addio al “pactum subiectionis”
Per decenni il rapporto Fisco-contribuente è stato letto nella chiave del pactum subiectionis: il contribuente qualificato come “suddito”, era chiamato a sopportare il potere impositivo dello Stato, spesso in nome di una sorta di “ragion di Stato fiscale” ritenuta prevalente rispetto ai diritti individuali.
Ebbene, la Corte costituzionale ribalta questo schema, inserendosi nel solco tracciato già con la sentenza n. 288 del 2019, la quale prevede che il dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.) viene collocato nel pactum unionis e qualificato come dovere inderogabile di solidarietà ex art. 2 Cost. Pertanto in questa prospettiva il prelievo tributario non è da qualificarsi come interesse “di parte” dello Stato, ma risulta uno strumento per finanziare l’intero sistema dei diritti – civili, sociali e di libertà.
Ne deriva pertanto un rapporto tributario non più rigidamente verticale, ma “orizzontale” o “ellittico”, fondato su responsabilità reciproca, di conseguenza il contribuente adempie al dovere tributario mentre lo Stato esercita poteri funzionali alla realizzazione dei valori costituzionali non come potere d’imperio fine a sé stesso ma come potere di solidarietà economica politica e sociale.
Il diritto al silenzio entra a pieno titolo nel diritto tributario
Il principio cardine, su cui la Consulta fonda la sua interpretazione, risiede nel brocardo latino nemo tenetur se detegere, dunque il contribuente ha il diritto a non concorrere alla propria incriminazione, pertanto la preclusione probatoria non può operare su documenti a contenuto autoincriminante o “misto”, cioè idonei a produrre effetti anche sfavorevoli per lo stesso, mentre può invece operare solo rispetto a documenti univocamente favorevoli al contribuente, in coerenza con il diritto al silenzio.
Secondo la Corte, lo ius tacendi assume rilievo solo quando il silenzio è la risposta difensiva a poteri di indagine già esercitati dall’amministrazione in procedimenti da cui possono derivare sanzioni di natura afflittiva, in questi casi il rifiuto di collaborare è pienamente legittimo.
Resta invece esclusa la copertura del diritto al silenzio per gli obblighi di collaborazione che sostituiscono o integrano poteri istruttori che l’amministrazione potrebbe esercitare direttamente (esibizione di scritture contabili, estratti bancari, database, contratti, ecc.): qui l’omissione non è esercizio di una facoltà difensiva, ma violazione di un dovere strumentale.
In chiave sistematica lo spazio operativo del diritto al silenzio si concentra dunque sulle richieste di dichiarazioni ed informazioni a contenuto confessorio, che incidono direttamente sulla responsabilità del contribuente, di conseguenza l’apparato sanzionatorio è illegittimo quando erode questa sfera difensiva e rileva, al più, come “antecedente morale” che giustifica il rifiuto di collaborare.
Stop alle richieste “a strascico”: Fisco vincolato alla specificità
La Corte chiarisce anche quando, concretamente, può scattare la preclusione, quindi non basta che il contribuente non abbia prodotto dei documenti ma occorre che l’Amministrazione: a) li abbia richiesti in modo specifico e puntuale; b) li abbia concesso termini congrui per la risposta; c) non abbia formulato richieste meramente esplorative o “a strascico”; d ) non chieda documenti già in suo possesso o nella disponibilità di altre amministrazioni.
Dunque, in mancanza di queste condizioni, la sanzione dell’inutilizzabilità non può operare.
La norma si trasforma così in uno strumento di leale collaborazione, che stimola il dialogo anticipato tra Fisco e contribuente e riduce il contenzioso, anziché alimentarlo.
Il peso del contraddittorio e del diritto ad essere ascoltato
La lettura della Consulta è in linea con l’evoluzione europea, poiché il diritto alla difesa del contribuente ruota intorno al nucleo del diritto ad essere ascoltato prima dell’adozione di qualsiasi atto potenzialmente lesivo, espressione dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Questo diritto si traduce in un obbligo per l’amministrazione di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale effettivo, informato, non meramente formale, e di esaminare con cura ed imparzialità le osservazioni del contribuente, motivando in modo puntuale eventuali dinieghi.
In Italia, l’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente va proprio in questa direzione: pur con limiti e zone d’ombra e rappresenta il tentativo di riallineare l’ordinamento interno alla concezione sovranazionale dei diritti di difesa, rafforzando la tutela procedimentale come contrappeso necessario al dovere di pagare le imposte.
Un nuovo modello tributario nel segno della solidarietà
In conclusione, la sentenza n. 137/2025 segna un passaggio decisivo nella costruzione di un diritto tributario coerente con il pactum unionis: i poteri dell’amministrazione vengono riletti come funzionali alla realizzazione dei diritti costituzionali, e non come espressione di un potere autoritativo sganciato da ogni limite.
L’art. 32 del D.P.R. 600/1973, così reinterpretato, non è più un mero grimaldello sanzionatorio contro il contribuente reticente, ma un istituto inserito in un rapporto paritetico e collaborativo: la preclusione probatoria resta, ma la sua efficacia è condizionata al rispetto del diritto di difesa, del principio di buona fede e del diritto al silenzio.
In questo modo, il dovere tributario viene definitivamente riaffermato come obbligo di solidarietà: finanzia i diritti garantiti dalla Costituzione e può essere preteso dallo Stato solo entro i confini tracciati dalla tutela della persona, non contro di essa.
Avv. Francesco Aloe




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