Gli scioperi reiterati dei trasporti pubblici a Milano. Sono un sacrosanto diritto o c’è un po’ di eccesso?

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Questi scioperi, reiterati, frequenti, quasi sempre nella giornata di venerdì sono ammissibili?

E’ chiaro che una delle parti in causa o entrambe (datori di lavoro e sindacati) non riescono, non sanno o non vogliono risolvere i problemi a causa dei quali vengono proclamati gli scioperi. Se un simile fenomeno si verificasse in ambiente privato, verrebbero sostituiti i dirigenti responsabili.

Ma qui siamo in ambiente pubblico e per di più si tratta di servizi al grande pubblico, in particolare ai lavoratori che si recano al posto di lavoro e ritornano a casa. Ma non solo a loro perché le fasce di garanzia non garantiscono chi ha orari differenti. Insomma si tratta di scioperi in cui sono danneggiati molto più i cittadini del datore di lavoro.

Possiamo ipotizzare che questi scioperi per il danno provocato ai cittadini, per la loro reiterazione e frequenza (cose che non risolvono i problemi), per la insufficiente comunicazione circa la realizzazione, l’estensione ecc. siano al limite della correttezza, se non addirittura illegali?

Intervista al dr. Roberto Targetti, ex dirigente d’azienda, esperto di diritto del lavoro

“Facciamo prima un po’ di chiarezza. Parliamo di rilevanza dell’elemento tempo nel diritto italiano, in particolare Costituzionale, del lavoro, sindacale e altri. Rilevanza intesa sia come durata sia come ripetizione. Due esempi per entrare in argomento. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. Qualora un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato venga ripetuto per più di quattro volte, verrà trasformato in modo pressoché automatico in contratto a tempo indeterminato. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE PENSIONI ELEVATE. Alcuni governi fa è stato creato questo prelievo. Non tanto o non solo per motivi di gettito (del tutto modesto) ma per motivi di presunta disparità di trattamento tra i pensionati con criterio “retributivo”, rispetto ai pensionati con calcolo “contributivo” (definito tale ma non propriamente tale). Bene, il contributo in questione era palesemente incostituzionale perché surtassava i pensionati (con pensione giudicata elevata e indipendentemente dai contributi versati) discriminandoli rispetto ai lavoratori in corso di contratto”.

​Come ha reagito la Corte Costituzionale?

“La Corte Costituzionale, per non creare difficoltà al governo in carica, ha dichiarato costituzionale il prelievo a condizione che vi fossero tre requisiti: eccezionalità, vale a dire una tantum o, appunto, molto raramente, in caso di condizioni eccezionali; temporaneità, vale a dire di durata limitata; ragionevolezza e proporzionalità, vale a dire che, pur creando disparità di trattamento, non stravolgesse il criterio di uguale o, in questo caso, simile trattamento fiscale. Il suddetto contributo di solidarietà è stato poi replicato dal successivo governo. La Corte non ha ritenuto di intervenire ulteriormente. Quando il successivo governo (cinque stelle) ha imposto per la terza volta il contributo per la durata di cinque anni, la Corte è intervenuta dichiarando che erano venuti meno il criterio dell’ eccezionalità poiché si configurava in tal modo una continuità, e il criterio della temporaneità. La Corte ha ridotto d’autorità la durata da quinquennale a triennale. Il segnale era chiaro: il contributo di solidarietà non poteva continuare o essere replicato. Il governo in carica aveva agito incostituzionalmente”.

Come arriviamo al tema degli scioperi dei mezzi pubblici?

“Da questi esempi, passiamo al diritto di sciopero. Anche qui due considerazioni in premessa: la Costituzione (art. 39) stabilisce che i sindacati siano liberi a condizione che abbiano un ordinamento a base democratica e siano registrati assumendo così personalità giuridica (e conseguente responsabilità). I sindacati non hanno mai ottemperato a questo presupposto perché si collocavano “fuori dal sistema” dal quale quindi non volevano essere riconosciuti ed hanno mantenuto lo status di “movimento”, giuridicamente irrilevante. La Magistratura li ha considerati “associazioni non riconosciute”, una tipologia prevista dal Codice Civile (art. 36 e segg.). E’ utile aggiungere che i sindacati (maggiormente rappresentativi) stipulano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i quali – caso unico – hanno validità erga omnes e quindi di legge, indipendentemente dal fatto che i lavoratori siano iscritti ai sindacati o meno e che i datori di lavoro aderiscano alle associazioni datoriali (Confindustria, ecc.). Questo aspetto, del tutto anomalo come detto, ha tuttavia funzionato ragionevolmente bene; anche in considerazione delle diversità sociali ed economiche presenti nel nostro Paese. Ciò che è un vero assurdo giuridico è che delle organizzazioni che non hanno riconoscimento giuridico, firmino (di fatto promulghino) contratti con valore di legge. E decidano scioperi”.

Non ero pronto a un approfondiemento tanto interessante, ma torniamo ai mezzi di trasporto?

“Va bene. La Costituzione (art. 40) recita “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Il Parlamento, su pressione dei sindacati, non ha ritenuto di procedere con una legge. Per rispettare la norma costituzionale è stata costituita un’Authority con l’incarico di vigilare sulla “legittimità” dello sciopero affinché non leda i diritti costituzionali del cittadino (vita, salute, libertà, sicurezza, circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione, libertà di comunicazione). SCIOPERO DEI MEZZI DI TRASPORTO. Vediamo ora le disposizioni e i fatti nel caso che ci interessa, nell’inerzia del legislatore e dei sindacati. Sono state stabilite le cosiddette fasce orarie di garanzia per consentire ai lavoratori di recarsi al lavoro e di rientrare alla propria abitazione. In tal modo viene tutelata la maggioranza dei lavoratori ma non tutti. E non altri. A questo proposito vi è da fare una riflessione specialistica di diritto sindacale e diritto del lavoro sulla proclamazione di scioperi nei giorni di venerdì (per questa rimandiamo a lettura in Appendice) che attiene alla democraticità della dichiarazione di sciopero)”.

Quindi non tutti i giorni della settimana sarebbero uguali?

“Non intendo questo, ma introducendo a tal fine l’elemento “tempo”, ci si deve domandare se e quanto lo sciopero dei mezzi di trasporto possa essere reiterato e ripetuto, quasi a diventare consuetudine. Situazione aggravata dalla, spesso insufficiente, comunicazione a tutti i cittadini interessati e toccati nei loro diritti. Poiché questo capita a Milano, la domanda è questa: è legale lo sciopero dei mezzi di trasporto cittadino così frequentemente reiterato? Sciopero che, tra l’altro, punisce più i cittadini che il datore di lavoro. Ma questo è altro argomento che richiederebbe altra analisi”.

Mi scusi, ma lo sciopero non è un diritto costituzionale?

“Lo sciopero, diritto costituzionalmente garantito, è o sarebbe da considerarsi lo strumento ultimo da utilizzare dopo aver esperito i normali tentativi negoziali e quindi per rimuovere ostacoli particolari. Pertanto, non reiterabile all’infinito. Reiterandosi nel modo descritto – a Milano – si configura come una situazione patologica nella quale una o entrambe le parti coinvolte (datori di lavoro e sindacati) non svolgono la loro funzione sociale, economica, logica ed etica. Quanto detto sinora come analisi giuridica. Come uomo d’azienda inizierei licenziando i dirigenti di ATM e sostituendoli con persone capaci e responsabili; poi, se la storia continua, …”

Appendice

La consuetudine di proclamare sciopero nel giorno di venerdì (molto più raramente il lunedì) si deve al fatto che molti lavoratori – per non perdere la retribuzione della giornata, per non prendere posizione a favore o contro lo sciopero o per altri motivi – prendono ferie. In tal modo consentendo al sindacato di dichiarare che la percentuale di aderenti allo sciopero è molto più alta del vero, dato che vengono sommati scioperanti e lavoratori in ferie, entrambi assenti dal lavoro. Secondo alcune analisi, proprio questo è lo scopo del venerdì.

“Questo fatto non va bene” aggiunge Roberto Targetti “Come datore di lavoro mi sono sempre interessato della percentuale di adesioni allo sciopero perché se questa fosse stata bassa potevo non tenerne conto, se invece la partecipazione fosse stata alta dovevo tenere conto della opinione della maggioranza dei lavoratori. Per poter ottenere questo risultato avevo stabilito che non potevano essere autorizzate ferie in concomitanza con gli scioperi. In tal modo i lavoratori dovevano scegliere se condividere le motivazioni del sindacato o meno”.