L’Ivass avvia consultazione sulla unit linked
L’Ivass ha avviato una pubblica consultazione fino al 27 maggio sulle unit linked. L’iniziativa segue precedente open hearingconclusasi il 9 giugno 2022 in cui si era affrontata l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del regolamento alle imprese con sede legale in uno Stato Membro che commercializzino in Italia polizze di tipo linked, l’ allineamento della regolamentazione IVASS in materia di unit linked alla disciplina degli OICVM, la disciplina dei costi, in particolare con riguardo alle previsioni in materia di remunerazione del gestore in caso di fondi che investono in OICR collegati, la disciplina sulla garanzia demografica.
Lo schema di Regolamento ora in consultazione individua le disposizioni che trovano applicazione anche ai players europei con l’obiettivo di assicurare un level playing field tra operatori italiani e operatori di altri Stati Membri che collochino prodotti linked nel mercato domestico ove compatibile con il quadro normativo europeo di riferimento. In particolare trovano applicazione alle imprese con sede legale in altro Stato Membro le norme sui limiti qualitativi e quantitativi di investimento.
Si considera in primo luogo la tutela degli assicurati, per far sì che il contraente persona fisica acquisti un prodotto con un profilo di rischio non più elevato rispetto a un OICVM destinato alla clientela non professionale (c.d. retail). La disciplina sui limiti di investimento è coerente e si pone in un rapporto di complementarietà rispetto alla normativa sulla Product Oversight and Governance (cd. POG), concernendo quest’ultima, in particolare, disposizioni dirette ad assicurare che il prodotto sia ideato e collocato a categorie di consumatori rispondenti alle caratteristiche individuate dal produttore in fase di relativa progettazione.
Alla luce dei commenti pervenuti all’esito della prima consultazione, si è poi ritenuto di elevare, al ricorrere di determinate condizioni, i limiti agli investimenti rispetto alla disciplina tratteggiata in coerenza con le previsioni dettate per gli OICVM da Banca d’Italia nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. In particolare, la disciplina trova applicazione per polizze linked, in cui il rischio è sopportato dal contraente persona fisica, collegate a un fondo interno con le seguenti caratteristiche:
- versamento di un premio iniziale non frazionabile e non inferiore a 500.000 euro;
- orizzonte temporale minimo di investimento coerente con il grado/livello di illiquidità degli attivi. A titolo esemplificativo può ritenersi tale un orizzonte temporale non inferiore alla scadenza del titolo più illiquido;
- idoneità alla distribuzione a contraenti persone fisiche che sopportano il rischio di investimento con competenze tecniche/professionali in ambito finanziario che consentano una piena comprensione del prodotto assicurativo e della connessa rischiosità e illiquidità. L’individuazione, mediante previsioni attuative IVASS, della tipologia di prodotto e della clientela, alla quale lo stesso può essere commercializzato rappresentano misure a salvaguardia degli interessi del consumatore, consentendo al contempo di ampliare ’offerta di prodotti che le imprese di assicurazione possono collocare sul mercato.
Si interviene poi sulle commissioni di gestione in caso di fondi che investono in OICR per cui è previsto un esplicito richiamo affinché le imprese nella definizione dei costi attribuibili al patrimonio dei fondi interni prestino particolare attenzione al mantenimento di un adeguato valore del prodotto per il contraente. In ragione del potenziale conflitto di interessi sotteso all’ipotesi di commissioni di gestione in presenza di OICR collegati, si ritiene che l’impresa sia chiamata ad adottare i presidi in materia, tra l’altro, tesi a evitare la duplicazione degli oneri gravanti sull’assicurato

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