Anagrafe antimafia per le commesse pubbliche. Occorre anche l’iscrizione alle white list?

-

Rischio infiltrazioni mafiose: l’imprenditore è ancora tenuto a richiedere l’iscrizione alla white list?

Se il bando di gara prevede affidamenti di attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle a rischio infiltrazioni mafiose, l’operatore economico sarebbe tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura, mentre la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l’impresa che partecipa alla gara risulti iscritta alla lista. Così riteneva fino ad oggi l’Anac Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell’azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa. Nel corso dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità, sono emerse delle criticità riguardo all’obbligo dell’iscrizione alla cosiddetta white list, ossia l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, nei casi in cui le attività maggiormente esposte non siano l’oggetto principale della gara ma costituiscano attività secondarie o accessorie alla prestazione oggetto dell’appalto.

Chi deve iscriversi
L’iscrizione alla white list, precisa ancora Anac, dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell’elenco di quelle a rischio infiltrazione: potrà essere l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.
È la legge Severino, la 190 n.2012, a definire le attività maggiormente esposte a   rischio  di infiltrazione mafiosa: si tratta di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri, servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di  raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di  terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, e le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla  gestione dei rifiuti.

C’è un’eccezione? Sì

Il Consiglio di Stato ribadisce l’equivalenza funzionale tra Anagrafe antimafia e white list (Consiglio di Sato, Sez. V, 14 maggio 2024, n. 4308)

Con la sentenza in esame, ci comunica l’avv. Alessandro De Nicola, il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento secondo cui esiste una sostanziale assimilazione, sotto il profilo funzionale, tra l’iscrizione presso l’Anagrafe antimafia e quella alla cosiddetta white list.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di una società avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica a un operatore privo di iscrizione nella white list della Prefettura competente.
Secondo il Consiglio di Stato, l’operatore possedeva, in realtà, il necessario requisito, essendo inserito in un diverso ma equivalente elenco: l’Anagrafe antimafia per le commesse pubbliche di ricostruzione post sisma, istituito presso il Ministero dell’Interno (ex art. 30 D.L. n. 189/2016).
Con la sentenza in esame, pertanto, il Consiglio di Stato ha ribadito la sostanziale equivalenza tra i due sistemi, considerato che “la white list […] si risolve in una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia”.