Nuove regole e importi delle sanzioni tributarie per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Il sito PMI.it con l’abituale chiarezza espone quanto prevede il Dlgs n. 87/2024 in attuazione della legge delega n. 111/2023 di riforma fiscale in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale. Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, invece, si applicheranno le precedenti regole, anche se il ravvedimento verrà perfezionato successivamente.
Cosa cambia nel dettaglio
Le novità riguardano i decreti legislativi nn. 74/2000, 471 e 472 del 1997. Obiettivo del Dlgs n. 87/2024 (in attuazione degli articoli 1 e 20 della legge n. 111 del 2023) è la riduzione delle sanzioni finalizzato ad armonizzare il sistema e renderlo meno repressivo applicando il principio di proporzionalità e quello di sanzione in misura predeterminata, che nella maggior parte dei casi coincide con il valore minimo previsto a legislazione vigente. Inoltre, in caso di incertezza interpretativa non è punibile il contribuente che accetti le indicazioni del Fisco e presenti la dichiarazione integrativa pagando l’eventuale tributo dovuto entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi con l’orientamento da adottare.
Tra le altre novità ci sono le modifiche ai reati di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA e le nuove cause di non punibilità. È stato anche potenziato il ravvedimento operoso: combinandolo con il cumulo giuridico la sanzione diventa unica e calcolata da quella per la violazione più grave aumentata di un quarto (determinata quella, si applicano le riduzioni prendendo come riferimento la data della prima violazione).
Il decreto apporta modifiche al ravvedimento operoso, permettendo l’applicazione del “cumulo giuridico” anche in caso di ravvedimento e consentendo di scontare una sanzione unica per più violazioni.
Sconto sulle sanzioni
Al di là di casi particolari, le sanzioni per reddito dichiarato inferiore a quello accertato o imposta inferiore a quella dovuta sono state attenuate. La sanzione amministrativa è ora del 70% della maggior imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, rispetto al precedente minimo del 90% e massimo del 180%. La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è stata ridotta al 120%. La sintesi delle nuove sanzioni può essere consultata su sito PMI.it
Crediti non spettanti e inesistenti
Il decreto legislativo n. 74/2000 è stato modificato per includere le definizioni di “crediti non spettanti” che si basano su fatti che non rientrano nella normativa specifica o superano i limiti stabiliti e “crediti inesistenti”, quelli privi dei requisiti necessari o basati su rappresentazioni fraudolente, come documenti falsi o simulazioni.
Omessi versamenti e indebita compensazione
Nei casi di omesso versamento di ritenute dovute e certificate per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000) e dell’imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 250mila euro (articolo 10-ter), la pena della reclusione da sei mesi a due anni si applica se il debito non è in corso di estinzione tramite pagamenti rateali o se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione e il debito residuo supera rispettivamente i 50mila o 75mila euro.
Stop al sequestro
Il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 stabilisce che il sequestro finalizzato alla confisca nei reati tributari non può essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti, a meno che non vi sia un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
Cause di non punibilità
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale), il giudice considera l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia, l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione, l’entità del debito residuo e la situazione di crisi. Inoltre, i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se l’omesso versamento è dovuto a cause non imputabili all’autore.
Procedimento penale e processo tributario
Le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possono essere utilizzati nel processo penale. La sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario.
Sanzioni a società ed enti
Il decreto modifica il Dlgs n. 472/1997, stabilendo che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario di società o enti sono esclusivamente a carico della società o dell’ente. In caso di costituzione fittizia o interposizione, la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per conto della persona giuridica.
Criteri di determinazione della sanzione
Si modifica la disciplina della “recidiva“, con un aumento fino al doppio della sanzione per chi commette una violazione della stessa indole nei tre anni successivi alla definitività della sentenza o dell’atto. La sanzione può essere ridotta fino a un quarto in caso di sproporzione tra violazione e sanzione, o aumentata fino alla metà in caso di particolare gravità.
Qui il link al sito PMI.it con tutti i dettagli
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