La responsabilità del committente per infortuni occorsi nell’ambito di realizzazione di opere
La responsabilità del committente per infortuni occorsi nell’ambito di realizzazione di opere (Cass. Pen., Sez. IV, 19 dicembre 2024, n. 46718)
L’avv. Alessandro De Nicola ci segnala questa sentenza: la Corte di Cassazione – in un procedimento per il reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p. – ha precisato che per committente debba intendersi colui “per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione […]; colui che ha interesse alla realizzazione dell’opera o perché ha stipulato il contratto o perché si avvantaggia di tale realizzazione o perché vi è tenuto giuridicamente, oppure perché è stato delegato ad occuparsene” e ha confermato la responsabilità della proprietaria dell’edificio, in quanto la sua condotta si è posta in violazione dell’art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008, che prevede l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale del soggetto a cui sono affidate le opere.
Infatti, non essendo la stessa rimasta estranea alla scelta dell’appaltatore incaricato di svolgere il lavoro, sulla stessa gravava “l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza”. Non avendo la proprietaria verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore scelto, la Corte ha confermato la sentenza impugnata di condanna a suo carico.
Come evitare i rischi
Il datore di lavoro committente, prima di affidare i lavori a un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, è obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale: l’impresa deve possedere le capacità e le risorse necessarie per svolgere in sicurezza le attività, mentre il lavoratore autonomo deve dimostrare di avere competenze e attrezzature idonee.
Acquisire la documentazione prevista:
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- Dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali.
- Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti.
- Elenco delle attrezzature utilizzate.
- Nomine dei responsabili della sicurezza, ove richiesto (RSPP, ASPP, ecc.).
Cooperare e coordinare:
- Coordinare le attività per prevenire i rischi da interferenze tra lavorazioni diverse.
- Elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), salvo casi di esclusione.
La redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
La redazione del DUVRI è obbligatoria in presenza di appalti, contratti d’opera o di somministrazione in cui possono sorgere rischi dovuti alle interferenze tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore. Questo obbligo è regolato dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
Il DUVRI deve essere predisposto quando il datore di lavoro committente affida a terzi attività che si svolgono nei propri luoghi di lavoro e sono presenti rischi da interferenze tra le attività svolte dal committente e quelle dell’appaltatore.
Esenzioni:
- Appalti per servizi di natura intellettuale.
- Lavori che non comportano interferenze (ad esempio, attività autonome e non sovrapposte).
Cosa sono le interferenze? Le interferenze sono situazioni di rischio derivanti:
- Dall’interazione tra i lavoratori di diverse aziende operanti nello stesso luogo.
- Dalla sovrapposizione delle attività lavorative.
- Da rischi specifici presenti nel luogo di lavoro del committente.
Contenuto del DUVRI
Il DUVRI deve contenere:
Descrizione delle attività: Lavorazioni affidate all’appaltatore. Attività svolte dal committente nel medesimo ambiente.
Individuazione dei rischi interferenti: Rischi specifici derivanti dall’interazione tra lavorazioni. Rischi legati all’ambiente di lavoro (es. spazi confinati, rumore, presenza di sostanze pericolose).
Misure di prevenzione e protezione: Misure organizzative e procedurali per eliminare o ridurre i rischi interferenti. Indicazioni su chi deve attuare le misure (committente, appaltatore, o entrambi).
Responsabilità e coordinamento: Nomina di eventuali referenti per la sicurezza (es. responsabile della sicurezza in cantiere, coordinatore).
Esempio di struttura del DUVRI
- Premessa: Dati del committente e dell’appaltatore.
- Descrizione delle attività: Specifica delle lavorazioni e dei luoghi.
- Rischi individuati: Elenco dei rischi interferenti.
- Misure di prevenzione e protezione: Dettaglio delle azioni pianificate.
- Responsabili della sicurezza: Ruoli e compiti.
- Firma delle parti: Validazione e accettazione

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