Credito fiscale da Superbonus. Le ipotesi di irregolarità segnalate dall’avv. Stefano Scalbi. Un rischio da non correre
I tre distinti “livelli” di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria
- Il “controllo automatizzato” ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73: l’amministrazione finanziaria provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente riducendo i crediti d’imposta. Il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Il controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73. Gli uffici possono chiedere chiarimenti, documenti o elementi integrativi al contribuente e rideterminare i crediti d’imposta spettanti. Il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- Il controllo sostanziale, ad esito dell’attività ispettiva, nel caso in cui emergano irregolarità a seguito di un processo verbale di constatazione PVC: l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza si conclude con la consegna di un Processo Verbale di Constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.
L’ipotesi di crediti d’imposta “inesistenti” rappresenta senz’altro la fattispecie più grave; si applica quando “il credito non è reale”, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34443/21. In tal caso, la sanzione applicata va da un minimo del 100% a un massimo del 200% del credito fiscale, oltre alla restituzione del capitale e gli interessi ed alle eventuali conseguenze penali.
La tutela del contribuente
Come riportato da Il Sole24Ore assume un ruolo fondamentale la due diligence volta al rilascio della cosiddetta “comfort letter”. La diligenza del cessionario che si affida ad un soggetto terzo e qualificato, ne dimostrerà la buona fede e l’esclusione delle ipotesi di “colpa grave” o “dolo” che renderebbero il cessionario corresponsabile agli occhi del fisco. Sul punto il legislatore è infatti intervenuto con l’art. 1, lett. b) del D.L. n. 11/2023, che ha aggiunto il co. 6-bis all’art. 121 del DL 34/2020, Anche in ipotesi di cessione del credito, l’acquirente dovrà quindi verificare il completo e corretto adempimento di tutte le operazioni propedeutiche ad opera dell’asseveratore tecnico e dell’intermediario abilitato alla trasmissione telematica della documentazione.
L’ipotesi di credito inesistente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3108 del 24 gennaio 2024, ha spiegato che chi ha in mano un credito illegale “non reale” può subirne il sequestro a prescindere dalla propria responsabilità nel reato. Per evitare di acquistare un credito illegale sarà pertanto necessario che la due diligence “fiscale” venga affiancata da una verifica tecnica ed accurata sulla reale ed effettiva esecuzione delle opere dichiarate. Sarà quindi necessario verificare l’esistenza di documenti quali, a mero titolo esemplificativo: il titolo abilitativo, le fatture, il contratto d’appalto, i dati anagrafici e la sottoscrizione del committente e dell’appaltatore, la documentazione fotografica, ecc.Solo con tale cautela l’acquirente potrà scongiurare – o in ogni caso, contestare – eventuali ipotesi di sequestro del credito acquisito.
Avv. Stefano Scalbi – dipartimento di diritto tributario di A.L. Assistenza Legale


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