Credito fiscale da Superbonus. Le ipotesi di irregolarità segnalate dall’avv. Stefano Scalbi. Un rischio da non correre

-

I tre distinti “livelli” di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria

L’avv. Stefano Scalbi segnala sul proprio sito e sulle pagine del Sole24 Ore come il Superbonus 110% abbia costituito un’occasione di business, non solo per le imprese, ma anche per i soggetti interessati ad acquistare i crediti fiscali. 

Oltre trecentomila cantieri sono stati avviati in seguito all’agevolazione fiscale del Superbonus, introdotta con il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio). Grazie a questa misura, i condomini, i villini monofamiliari e le unità indipendenti hanno avuto l’opportunità di ristrutturare le proprie proprietà senza dover sostenere direttamente i costi, utilizzando il metodo della cessione del credito fiscale pari al 110% del valore delle opere.

I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

Al di là dell’asseverazione e del visto di conformità, l’Agenzia può successivamente operare su tre distinti livelli.

  1. Il “controllo automatizzato” ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73: l’amministrazione finanziaria provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente riducendo i crediti d’imposta. Il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  2. Il controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73. Gli uffici possono chiedere chiarimenti, documenti o elementi integrativi al contribuente e rideterminare i crediti d’imposta spettanti. Il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
  3. Il controllo sostanziale, ad esito dell’attività ispettiva, nel caso in cui emergano irregolarità a seguito di un processo verbale di constatazione PVC: l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza si conclude con la consegna di un Processo Verbale di Constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.

L’ipotesi di crediti d’imposta “inesistenti” rappresenta senz’altro la fattispecie più grave; si applica quando “il credito non è reale”, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34443/21. In tal caso, la sanzione applicata va da un minimo del 100% a un massimo del 200% del credito fiscale, oltre alla restituzione del capitale e gli interessi ed alle eventuali conseguenze penali.

La tutela del contribuente

Come riportato da Il Sole24Ore assume un ruolo fondamentale la due diligence volta al rilascio della cosiddetta “comfort letter”. La diligenza del cessionario che si affida ad un soggetto terzo e qualificato, ne dimostrerà la buona fede e l’esclusione delle ipotesi di colpa grave” o “dolo che renderebbero il cessionario corresponsabile agli occhi del fisco. Sul punto il legislatore è infatti intervenuto con l’art. 1, lett. b) del D.L. n. 11/2023, che ha aggiunto il co. 6-bis all’art. 121 del DL 34/2020, Anche in ipotesi di cessione del credito, l’acquirente dovrà quindi verificare il completo e corretto adempimento di tutte le operazioni propedeutiche ad opera dell’asseveratore tecnico e dell’intermediario abilitato alla trasmissione telematica della documentazione.

L’ipotesi di credito inesistente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3108 del 24 gennaio 2024, ha spiegato che chi ha in mano un credito illegalenon reale” può subirne il sequestro a prescindere dalla propria responsabilità nel reato. Per evitare di acquistare un credito illegale sarà pertanto necessario che la due diligence “fiscale” venga affiancata da una verifica tecnica ed accurata sulla reale ed effettiva esecuzione delle opere dichiarate. Sarà quindi necessario verificare l’esistenza di documenti quali, a mero titolo esemplificativo: il titolo abilitativo, le fatture, il contratto d’appalto, i dati anagrafici e la sottoscrizione del committente e dell’appaltatore, la documentazione fotografica, ecc.Solo con tale cautela l’acquirente potrà scongiurare – o in ogni caso, contestare – eventuali ipotesi di sequestro del credito acquisito.

Avv. Stefano Scalbi – dipartimento di diritto tributario di A.L. Assistenza Legale

Con più di 50 esperti collaboratori, A.L. Assistenza Legale ha sedi in tutta Italia, ed attraverso i suoi dipartimenti offre al cliente un’assistenza legale qualificata con professionisti focalizzati nelle singole aree del diritto. Per tale ragione è in grado di fornire agli assistiti le risposte più precise ed efficaci possibili.