Giornalismo, fotografia e diritto d’autore. Cambia la durata della tutela dei diritti sulle fotografie semplici

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Prima della riforma di questi giorni, la durata dei diritti sulle fotografie semplici (che, non essendo opere fotografiche, non godono della piena protezione del diritto d’autore) prevista dalla norma era di 20 anni dalla data di produzione della fotografia. Da oggi tale termine diventa di 70 anni, sempre decorrenti dalla data di produzione della fotografia. La modifica avvicina il trattamento di fotografie semplici ed opere fotografiche, la cui differente qualificazione è spesso al centro di contenzioso in materia di diritto d’autore.

ph. Guido Alberto Rossi

La norma in dettaglio

Il 18 dicembre 2025 è entrata in vigore la Legge Semplificazioni (L. 182 del 2 dicembre 2025), un provvedimento che interviene su due ambiti molto diversi ma accomunati da un obiettivo chiaro: ridurre l’incertezza giuridica per cittadini, imprese e professionisti. La novità più rilevante, oltre al potere di autotutela della Pubblica amministrazione, è la tutela del diritto d’autore sulle fotografie semplici.

La novità riguarda il diritto d’autore. La legge interviene sull’art. 92 della legge 633/1941, estendendo la durata di protezione delle fotografie semplici da 20 a 70 anni dalla data di produzione. Si tratta di immagini che non raggiungono il livello creativo delle opere fotografiche artistiche, ma che fino ad oggi godevano di una tutela molto più breve. L’allineamento a 70 anni risponde all’esigenza di adeguare la normativa all’evoluzione del mercato digitale e alla facilità di riproduzione e diffusione delle immagini. Un esempio concreto: una fotografia documentaria realizzata nel 2000, che prima sarebbe entrata nel pubblico dominio nel 2020, resterà ora protetta fino al 2070, garantendo al fotografo o ai suoi aventi causa un controllo più duraturo sull’uso commerciale.

Nel complesso, la Legge Semplificazioni mira a bilanciare due esigenze spesso contrapposte: da un lato, accelerare e rendere più affidabile l’azione amministrativa; dall’altro, rafforzare la tutela dei diritti economici in un contesto, quello digitale, dove il valore delle opere è sempre più esposto. Una semplificazione che non riduce le garanzie, ma cerca di renderle più chiare e coerenti con i tempi attuali.

Il diritto d’autore in ambito giornalistico

Il diritto d’autore in ambito giornalistico rappresenta uno dei pilastri della tutela dell’informazione, soprattutto in un contesto digitale in cui i contenuti vengono riprodotti, condivisi e rielaborati con estrema facilità. In Italia la disciplina di riferimento resta la legge 22 aprile 1941 n. 633, che riconosce protezione alle opere dell’ingegno di carattere creativo, includendo a pieno titolo gli articoli giornalistici e il materiale fotografico o video pubblicato.

Un articolo di giornale è protetto dal diritto d’autore dal momento della sua creazione, senza bisogno di registrazioni formali. Il diritto spetta all’autore, ovvero il giornalista, anche quando l’opera viene realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro. In questo caso, però, entrano in gioco i diritti dell’editore e il diritto di pubblicazione e sfruttamento economico secondo quanto previsto dal contratto e dai contratti collettivi di categoria.

È importante distinguere tra diritti morali e diritti patrimoniali. I primi, come il diritto alla paternità dell’opera e all’integrità del testo, restano sempre in capo al giornalista e sono irrinunciabili. I secondi, invece, possono essere ceduti all’editore e riguardano l’utilizzo economico dell’articolo: pubblicazione, riproduzione, diffusione online, archiviazione digitale. Proprio su questo terreno si sono sviluppati negli ultimi anni molti contenziosi, soprattutto in relazione all’uso degli articoli su piattaforme digitali, rassegne stampa e database online.

Un altro nodo centrale riguarda il diritto di citazione. La legge consente la riproduzione di parti di articoli per finalità di critica, cronaca o discussione, purché la citazione sia limitata, non concorrenziale e accompagnata dall’indicazione della fonte e del nome dell’autore. La ripubblicazione integrale di un articolo altrui, anche online, senza autorizzazione resta invece una violazione del diritto d’autore.

Negli ultimi anni il tema si è intrecciato con il dibattito europeo sul diritto connesso degli editori introdotto dalla direttiva UE 2019/790 (direttiva Copyright). La norma mira a garantire una remunerazione agli editori per l’uso dei contenuti giornalistici da parte delle grandi piattaforme digitali, riconoscendo il valore economico dell’informazione professionale.

In sintesi, il diritto d’autore in ambito giornalistico non è solo una tutela individuale del singolo autore, ma uno strumento essenziale per difendere la qualità, l’indipendenza e la sostenibilità economica dell’informazione, in un ecosistema mediatico sempre più complesso e frammentato.