Part time: anche nei mesi non lavorati maturano i contributi

di Walter Quattrocchi -
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Sentenza del Tribunale di Padova: i lavoratori a tempo parziale non devono ricevere un trattamento meno favorevole

Per i mesi non lavorati perché in part time spettano i contributi per la pensione.

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È quanto afferma una recente sentenza del Tribunale di Padova che ha riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori in part time a vedersi accreditata, presso l’Inps, la contribuzione utile ai fini della pensione anche per i periodi in cui, applicando la riduzione di orario concordata con il datore di lavoro, non è stata svolta la prestazione.

Il principio che viene ricordato nella sentenza è che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

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L’esclusione del periodo di mancato lavoro del dipendente part time dal calcolo contributivo viola, secondo il Tribunale, la normativa comunitaria sul part time nella parte in cui è previsto il divieto di discriminare quel lavoratore che riduce il suo orario di lavoro, a meno che non esista una ragione obiettiva che giustifichi questo trattamento speciale.

I lavoratori ricorrenti in giudizio erano tutti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a orario ridotto, in base al quale svolgevano il cosiddetto part time verticale ciclico (che consente al lavoratore di prestare l’attività lavorativa in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno con orario a tempo pieno oppure ridotto).

La riduzione oraria veniva distribuita su base annua e ciascun dipendente alternava nove mesi di lavoro ad orario pieno (otto ore giornaliere) a tre mesi in cui non svolgeva alcuna attività lavorativa.

L’Inps gestiva questi rapporti accreditando la contribuzione ai lavoratori solo per i nove mesi durante cui la prestazione era svolta.

Per gli altri tre mesi di pausa lavorativa, l’Istituto non accreditava alcun contributo settimanale, creando a questi lavoratori un vuoto contributivo rilevante ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

Secondo la direttiva comunitaria del sistema contributivo e pensionistico (direttiva CE 97/81), l’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione di un lavoratore in part time va calcolata come se fosse occupato a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i tempi non lavorati.

Infatti se l’impiego è continuativo, non può esserci interruzione nell’anzianità contributiva, mentre, solo qualora la prestazione lavorativa sia stata interrotta o sospesa per un impedimento, i periodi di tempo non lavorati non sono utili per il calcolo dell’anzianità contributiva del dipendente.