Fondi pensione: anticipazione prima casa anche per chi ne ha già una

di Walter Quattrocchi -

La novità è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016. È necessario però vendere il primo immobile entro un anno

Chi è iscritto a un fondo di previdenza complementare può chiedere un’anticipazione della futura rendita per acquistare la prima casa nello stesso comune dove risulta proprietario già di un immobile.

La novità è contenuta nell’ultima legge di Stabilità, che ha introdotto un ampliamento dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa.

In precedenza, per l’anticipazione ai fini dell’acquisto prima casa, il fondo pensione doveva richiedere all’iscritto un’autocertificazione nella quale dichiarava di non essere proprietario di alcuna unità abitativa nel comune nel quale era ubicato l’immobile da acquistare.

Ora invece il fatto di essere già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non impedisce un nuovo acquisto fiscalmente agevolato, a condizione che la vendita del primo immobile, sito nello stesso comune, avvenga entro un anno dal rogito per la nuova compravendita.

Se però l’immobile di cui si è già in possesso deriva da un eredità o è stato acquistato senza agevolazioni fiscali, occorre vendere questo immobile per potere ottenere le agevolazioni prima casa per il nuovo acquisto.

Le anticipazioni sulla posizione maturata presso un fondo pensione possono essere richieste, dopo otto anni di iscrizione, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, e per la ristrutturazione dell’immobile, fino a un massimo del 75%.

Nello stesso limite possono essere richieste in qualsiasi momento anticipazioni nel caso di alcune gravi situazioni relative all’iscritto, al coniuge o ai figli.

È consentito inoltre il riscatto (che a differenza dell’anticipazione non consente il reintegro di tutta o parte della somma ricevuta nella posizione aperta presso il fondo pensione), fino al 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione di attività che comporti un’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, oppure nei casi di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Il riscatto totale è consentito in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in caso di cessazione di attività lavorativa con periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi.

È importante tener presente che il ricorso all’anticipazione va a intaccare il montante accumulato con riflessi futuri sulla copertura previdenziale.

Per questa ragione è prevista la possibilità, nel solo caso dell’anticipazione e non nel riscatto, di reintegrare in qualsiasi momento la propria posizione pensionistica anche attraverso contribuzioni che eccedono il limite di deducibilità di 5.164,57 euro.