Concorrenza e previdenza complementare, le indicazioni della Covip

Roberto Carli -

La Legge concorrenza, entrata in vigore dallo scorso 29 agosto, ha introdotto alcune significative innovazioni nel nostro sistema di previdenza complementare.

In particolare i profili su cui si è intervenuti sono rappresentati dalla possibile destinazione non integrale del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari, dall’ ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica e dalla modifica della disciplina dei riscatti per cause diverse La Covip ha ora pubblicato specifica Circolare con cui fornisce le indicazioni che meglio ne dettagliano la concreta operatività .

Per quel che riguarda il tfr , si specifica, le nuove disposizioni legittimano la possibilità per le fonti istitutive (accordi collettivi sia nazionali che aziendali, regolamenti aziendali) di modulare la quota da destinare ai fondi pensione. In difetto di indicazioni circa la quota di tfr destinata alla previdenza complementare, il conferimento deve intendersi corrispondente al 100 per cento del tfr annualmente maturato. La norma di chiusura relativa alla destinazione integrale del tfr produce, pertanto, i suoi effetti solo in assenza di una specifica diversa determinazione delle fonti istitutive.

Ciò consentirà alle fonti istitutive , prosegue la Autorità di Vigilanza, di graduare, nel modo più consono alle esigenze degli interessati, la destinazione alla previdenza complementare del tfr maturando, tenendo conto del quadro d’insieme della contribuzione a ciò destinata e dell’esigenza di assicurare ai lavoratori un’adeguata prestazione pensionistica che vada concretamente a integrare la pensione obbligatoria. La regola ordinaria rimane comunque quella della devoluzione integrale del tfr maturando a previdenza complementare. Indicazione di rilievo è fornita poi con riferimento agli iscritti a forme pensionistiche che avevano già destinato a previdenza complementare l’intero importo del tfr.

Considerato il mutato contesto di riferimento si esprime l’avviso che debba essere loro consentito di rivedere tale scelta, così potendo optare per il versamento dei flussi futuri di tfr nella misura definita dagli accordi. Per quel che riguarda l’applicazione del silenzio assenso la Commissione sottolinea come l’adesione secondo modalità tacite comporta sempre la devoluzione integrale del tfr.

Gli aderenti “silenti” possono tuttavia esprimere in un momento successivo all’adesione tacita la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive ; tale eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle fonti istitutive (a condizione ovviamente che gli stessi optino per il versamento al fondo anche dei contributi a loro carico).

Infine si evidenzia che la previsione in oggetto non riguarda gli aderenti su base individuale, i quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari il tfr in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento.

Per quel che riguarda la pensione anticipata sotto forma di rendita temporanea si evidenzia che i requisiti per accedervi sono rappresentati dall’avere cessato il rapporto di lavoro ed essere rimasto inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi , non essere distanti più di cinque anni (o secondo quanto indicato dalle forme pensionistiche fino ad un massimo di dieci anni) dalla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, avere maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La Covip evidenzia ancora come l’accesso anticipato alla prestazione vada riconosciuto anche a coloro che si trovino, ferma restando la sussistenza dei requisiti di prossimità al pensionamento sopra enunciati, in una situazione di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro ameno di un terzo.

La Circolare contiene poi le indicazioni relative alla estensione anche alle forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti e pip) del riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione.

Con riguardo alle adesioni individuali, si ritiene che il presupposto legittimante l’esercizio della predetta facoltà di riscatto debba essere il possesso dello status di lavoratore al momento dell’adesione, o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione, e la sopravvenuta perdita di tale requisito.

Detta facoltà è quindi da riconoscere, in generale, a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale condizione.

Al riguardo dovrà essere acquisita documentazione idonea a comprovare l’avvenuta cessazione dello status di lavoratore (ad esempio, certificazione di iscrizione ai centri per l’impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa).

È peraltro da tenere presente che mancando nell’ordinamento previgente la norma relativa alla facoltà di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione nelle adesioni individuali, è possibile che coloro che hanno già aderito, pur essendo lavoratori, non abbiano espressamente dichiarato tale status.

Ritenendo che la nuova norma si applichi dal 29 agosto 2017 anche agli aderenti in data precedente, conclude la Covip, può ammettersi che la facoltà di riscatto della posizione da parte degli aderenti individuali sia riconosciuta anche a coloro che, pur non avendolo sin qui dichiarato, possano dimostrare la sussistenza di una situazione lavorativa in corso alla data di adesione o, comunque, durante il rapporto di partecipazione, e la perdita della stessa.