L’Ivass aggiorna la regolamentazione in materia di gestioni separate

Roberto Carli -

Dopo un procedimento di pubblica consultazione conclusosi lo scorso 15 dicembre l’Ivass ha pubblicato uno specifico Provvedimento che innova la disciplina delle gestioni separate.

La finalità è quella di conferire nuovo smalto ad una soluzione di investimento storicamente molto apprezzata dal risparmiatore italiano e un po’ appannata dall’attuale scenario prolungato di bassi tassi di interesse.

Quali sono le principali novità ? Vengono introdotte in particolare nuove disposizioni per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata. Partendo dal fondo utili, viene osservato dalla Autorità di Vigilanza come la regola di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che prevede l’attribuzione, alla chiusura del periodo di osservazione, delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consente all’impresa di accantonare gli utili ottenuti in periodi economici favorevoli per attribuirli agli assicurati in periodi meno favorevoli.

L’attribuzione di tutte le plusvalenze al rendimento della gestione separata nell’anno stesso di realizzo può determinare, inoltre, per gli assicurati facenti parte della gestione separata in quell’anno, il riconoscimento di un rendimento di entità sproporzionata rispetto a quello riconosciuto, in futuro, ai contratti esistenti o a quelli stipulati successivamente. In sintesi, la previgente disciplina per il calcolo del tasso medio di rendimento, che riconosceva unicamente tale modalità di calcolo, non consentiva , in alcuni contesti di mercato, il pieno rispetto del principio che richiede alle imprese di garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.

Le modifiche introdotte consentono allora alle imprese di prevedere, per i nuovi contratti, modalità di determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto dell’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito “fondo utili”. Tale fondo ha natura di riserva matematica e concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento in un tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette sono state accantonate.

Le nuove regole di determinazione del tasso medio di rendimento potranno essere introdotte anche per le gestioni separate già costituite alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento. Tuttavia le medesime si applicheranno solo ai contratti stipulati successivamente alle modifiche dei regolamenti delle gestioni separate. In una medesima gestione separata potranno, pertanto, coesistere contratti ai quali si applicano due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento (a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili). Nei casi di coesistenza in una stessa gestione separata di “coorti” di assicurati le cui prestazioni si rivalutano in base a tassi di rendimento determinati con regole differenti (con e senza fondo utili) il regolamento individua le modalità per la determinazione delle plusvalenze nette realizzate accantonabili al fondo utili.

Per quel che riguarda il trattamento degli strumenti derivati si introduce la possibilità di avvalersi di una deroga contabile per consentire di sospendere la contabilizzazione dei relativi utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica (tipicamente infra-annuale), prevedendo l’accantonamento dei proventi netti in una posta rettificativa del risultato finanziario di ciascun periodo di osservazione della gestione separata fino alla data di chiusura dell’operazione.

La deroga consente di associare all’utilizzo di strumenti derivati su titoli iscritti nella gestione separata, effetti sul rendimento della gestione stessa, correlati alla durata della strategia utilizzata anziché alla durata dello strumento finanziario derivato, qualora lo stesso sia parte di una strategia documentata e approvata dall’organo amministrativo. L’esercizio della deroga è accompagnato in ogni modo da presidi di governance e di tutela del consumatore ove esercitata dall’impresa, prosegue l’Ivass, la deroga introdotta comporta, l’applicazione di una regola di determinazione del tasso medio di rendimento diversa da quella sinora prevista, regola che esplicherà i suoi effetti su tutti i contratti collegati alla gestione separata.