Fondi pensione negoziali e familiari a carico

Roberto Carli -

La possibilità di fare aderire a previdenza complementare i familiari fiscalmente a carico è una possibilità offerta dalla normativa per consentire a categorie come i giovani e le donne caratterizzate da un elevato rischio previdenziale di munirsi di adeguata copertura.

Dal punto di vista fiscale per esempio si prevede la possibilità per il “portatore di reddito familiare” di dedurre anche i contributi versati a beneficio dei familiari a carico entro il limite annuo deducibile che è pari a 5164,57 euro. Le soluzioni praticamente utilizzabili sono rappresentate dalle forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti e piani individuali di previdenza) o, così come consentito dalle Direttive COVIP del 28 giugno 2006 , dalle forme collettive (fondi pensione preesistenti, fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti ad adesione collettiva) se previsto dal relativo Statuto. Interessante chiarimento viene ora posto dalla Autorità di Vigilanza nell’ambito di una specifica risposta a quesito inerente la possibilità per gli iscritti che perdano lo status di soggetti fiscalmente a carico di conferire il proprio TFR in caso di occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo pensione.

La Covip ricorda una precedente pronuncia di aprile 2009 sulla base della quale aveva specificato come l’iscrizione di tali soggetti, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia. Ne consegue la possibilità di mantenere presso il fondo pensione la posizione individuale maturata dal soggetto fiscalmente a carico, indipendentemente dalla partecipazione al fondo stesso del lavoratore che lo ha iscritto.

Successivamente, in occasione di una risposta a quesito di novembre 2013, la Commissione era tornata sul tema dei soggetti fiscalmente a carico per chiarire che, in caso di perdita di tale status, a detti soggetti è riconosciuta, tra l’altro, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione in caso di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo pensione.

La prosecuzione dell’adesione al fondo pensione, ricorda ancora la Covip, avviene, pertanto, su base individuale e consente ai citati lavoratori di destinare alla forma pensionistica anche il proprio TFR. Si ritiene tuttavia che qualora pervenga al fondo pensione collettivo la richiesta di versamento di quote di TFR da parte di lavoratori iscritti come fiscalmente a carico, esso debba invitare gli interessati a verificare con il proprio datore di lavoro la presenza di una forma pensionistica ad adesione collettiva operante nel proprio ambito contrattuale.

Tale invito, da effettuarsi in forma scritta, è volto a sensibilizzare il lavoratore in merito al fatto che la destinazione del TFR ad un fondo pensione diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva potrebbe comportare la perdita del contributo datoriale.