La parità di genere nei fondi pensione

Roberto Carli -

Il capitolo fondi pensione-gender gap si ammoderna per essere al passo con i tempi “normativi”.

Con Deliberazione del 22 maggio la Commissione di Vigilanza ha infatti rivisto la precedente disciplina del 2011 per evitare discriminazioni di genere nelle forme pensionistiche complementari.

Il perimetro della regolamentazione per dir così “a la derniere page” si riferisce alle espressioni di previdenza complementare su base collettiva quali i fondi pensione chiusi, gli aperti con adesioni su base collettiva e i fondi pensione preesistenti. Il provvedimento della Covip considera tutti i profili rilevanti di un rapporto di previdenza complementare (accesso, contribuzioni e prestazioni) con divieto di discriminazione diretta e indiretta da parte sia delle fonti istitutive, alle quali compete innanzitutto la definizione dei profili contributivi e le condizioni di partecipazione, sia da parte delle stesse forme pensionistiche complementari.

Si conferma poi che i fondi pensione collettivi che erogano direttamente le rendite dovranno continuare a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati .

Le forme pensionistiche collettive che erogano prestazioni tramite un’impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla COVIP la relazione Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l’utilizzo del fattore sesso, per una o piu’ categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla Covip, entro sessanta giorni dall’accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate. La relazione dell’attuario per i contratti di convenzione in essere deve essere predisposta entro 3 mesi dalla data odierna (data di entrata in vigore del provvedimento), entro il 6 settembre 2019 .

La Commissione deve poi relazionare almeno annualmente al Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive