Le osservazioni della Corte dei conti su quota 100

Roberto Carli -

Tra i diversi temi affrontati dalla Corte dei Conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica vi è anche quello previdenziale. Come viene sottolineato sul fronte delle politiche previdenziali il 2018 ha segnato rilevanti novità.

Esse, pur se manifesteranno i propri effetti sulla spesa pensionistica solo a partire dal 2019, rappresentano elementi di discontinuità negli orientamenti prevalsi negli ultimi anni .

La magistratura contabile ricorda in particolare che le nuove norme modificano in senso permissivo la legislazione in materia di pensionamento che dopo gli interventi adottati con la riforma Fornero prevede, in linea generale, due canali di “uscita”. In primo luogo la pensione di vecchiaia, alla quale si ha diritto con 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019) e 20 anni di contributi e la pensione anticipata il cui diritto matura con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e un anno in meno per le donne.

L’innovazione consiste nell’estendere la possibilità di pensionamento anticipato introducendo un sistema di “quote” non dissimile da quello conosciuto prima della riforma Fornero e grazie al quale si potrà accedere all’assegno se la somma dell’età anagrafica e degli anni di contribuzione sarà pari ad almeno 100, con il doppio vincolo che l’età non potrà essere inferiore ai 62 anni e gli anni di contribuzione a 38.

L’intreccio dei due vincoli, di anzianità anagrafica e contributiva, farà si che la platea dei potenziali beneficiari sia costituita, sempre con riferimento alla generalità dei lavoratori e prescindendo dalla vasta casistica delle deroghe già esistenti, prosegue la Corte dei Conti, da tutti coloro i quali avranno un’età maggiore o uguale a 62 anni, ma minore di 67 e, contemporaneamente, un’anzianità contributiva maggiore o uguale a 38 anni ma minore di 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi nel caso delle donne). Il cambiamento proposto offre, in definitiva, un’opzione aggiuntiva non soltanto a coloro i quali saranno in Quota 100, ma a tutti coloro che avranno requisiti cumulati fino ad un massimo di quota 108 (per esempio, lavoratori maschi aventi 66 anni di età e 42 di contributi).

Nell’ottica di dare risposta alla necessità di allentare i vincoli posti dalle riforme più recenti si sono mosse pure le norme che bloccano fino al 2026 il requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica e hanno introdotto un sistema di decorrenza con finestre trimestrali, quella che ha sospeso, sempre fino al 2026, l’aumento del requisito contributivo correlato alla speranza di vita per i lavoratori precoci e quelle, infine, che hanno prorogato, con lievi modifiche, l’Opzione Donna e l’Ape sociale. Interessanti poi le considerazioni ulteriori.

L’introduzione di Quota 100 ha comunque posto sotto i riflettori una reale esigenza, sottolinea il Rapporto, quella di un maggior grado di flessibilità del requisito anagrafico di pensionamento. A riguardo sarebbe necessaria una soluzione strutturale e permanente, più neutra dal punto di vista dell’equità tra coorti di pensionati e tale da preservare gli equilibri e la sostenibilità di lungo termine del sistema.

Qualunque scelta pone un problema di cassa non indifferente, ma una “correzione attuariale” della componente retributiva dell’assegno, in caso di pensioni “miste”, non comporterebbe la creazione di debito pensionistico implicito. ù

Oltre al tema della flessibilità di uscita e di una sua messa a punto in via generale e non transitoria, prosegue la magistratura contabile, sarebbe comunque utile che si aprisse un’attenta riflessione su come tener conto, in prospettiva, delle effettive condizioni di salute della popolazione anziana, sull’adeguatezza dei trattamenti futuri e la possibilità che, in contesti caratterizzati da bassi salari e forte precarizzazione delle carriere lavorative, si determinino elevate quote di pensioni “povere”, con implicazioni sulle politiche assistenziali e sulla stessa propensione dei lavoratori a contribuire al sistema di assicurazione generale obbligatoria.