I fondi pensione del pubblico impiego vanno armonizzati fiscalmente con le altre forme pensionistiche complementari

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La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 15 luglio 2019 depositata il 3 ottobre interviene sul delicato tema della previdenza complementare del pubblico impiego.

La pronuncia è intervenuta affrontando la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, alla quale si era rivolta un’insegnante per ottenere il rimborso, negatole dall’Agenzia delle entrate sulla base della disposizione censurata delle maggiori imposte pagate sull’importo riscattato dal Fondo pensione Espero alla luce del differente trattamento fiscale che dal 2007 al 2017 ha caratterizzato i fondi pensione pubblici rispetto a quelli aventi come destinatari i dipendenti del settore privato e alle forme pensionistiche individuali.

La previsione penalizza i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati sebbene le due fattispecie siano sostanzialmente omogenee. Si tratta quindi di una discriminazione che viola il principio dell’eguaglianza tributaria.

Va ricordato come fino al 2017 si applicavano infatti al dipendente pubblico che aderisse al fondi pensione di comparto le regole di cui al   decreto legislativo n. 124/1993. La deduzione dei contributi non sarebbe potuta essere allora superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque nel limite massimo di 5.164,57 euro annui.

Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non poteva essere superiore al doppio della quota di trattamento di fine rapporto conferita.

Il regime fiscale delle prestazioni previdenziali prevedeva poi che la rendita concorreva a formare il reddito imponibile complessivo e quindi è assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef; mentre la prestazione erogata in forma di capitale era soggetta a tassazione separata.

La Legge di Bilancio 2018  è poi intervenuta prevedendo la armonizzazione fiscale dei fondi del pubblico impiego con gli altri fondi pensione  disponendo che dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni fiscali concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al Decreto lgs. 252/2005, fermo restando che per i dipendenti pubblici già iscritti ai fondi pensione loro dedicati, alla data del 1° gennaio 2018, continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate anteriormente a tale data.

La Corte Costituzionale con la sentenza 218 affermando ora che anche ai dipendenti pubblici deve essere riconosciuto il regime agevolato nell’intervallo temporale per dir così “scoperto” da armonizzazione tra il 2007 e il 2017