Previdenza complementare e conferimento del TFR

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Il trattamento di fine rapporto rappresenta per i lavoratori dipendenti una significativa fonte di finanziamento della posizione di previdenza complementare. Rappresenta infatti il 6,91 per cento della retribuzione lorda che, aggiunto alla contribuzione media del datore di lavoro stimabile in circa l’1,5 per cento e alla contribuzione media dell’1 per cento dell’aderente porta ad una contribuzione complessiva del 10 per cento, identificata dalla Covip come una quantificazione adeguata a costruire una integrazione pensionistica consistente per supportare il tenore di vita in una prospettiva di longevità attiva.  Va infatti ricordato come la previdenza complementare si basa finanziariamente sulla capitalizzazione dei contributi per cui maggiore è il montante più alta è la “ragionevole speranza” di avere una rendita integrativa più elevata.  E’ questo il motivo per cui la normativa previdenziale ha sin dalla sua origine individuato il tfr come fonte elettiva del finanziamento dei fondi pensione fino ad introdurre un meccanismo di spinta gentile quale è il silenzio assenso ancora in vigore per i nuovi assunti.

Ma quale è l’”effetto sostituzione”  tfr in azienda/fondi pensione ?   Va ricordato come il funzionamento dei fondi pensione è stato modellato normativo in modo neutro rispetto alle caratteristiche del trattamento di fine rapporto. Si prevede infatti  la presenza di una linea con garanzia di restituzione capitale-minimo garantito (per compensare la rinuncia alla rivalutazione legale dell’1,5 per cento+75 per cento dell’inflazione cui si ha diritto se si mantiene il tfr in azienda), la facoltà di richiedere anticipazioni, la opzione in sede di prestazione finale di chiedere il 50 per cento sotto forma di capitale e almeno il 50 per cento sotto forma di rendita (in alternativa alla modalità ordinaria del 100 per cento sotto forma di rendita) .

E’ particolarmente rilevante poi il vantaggio fiscale.  Se si mantiene il trattamento di fine rapporto in azienda verrà assoggettato con   il meccanismo della tassazione separata (la aliquota Irpef più bassa è il 23 per cento) , mentre la prestazione finale di un fondo pensione è soggetto ad imposta sostitutiva del 15 per cento che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9 per cento