Come chiedere l’anticipo del TFS/TFR

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Dopo una lunga e laboriosa evoluzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri , che entra in vigore il 30 giugno, che attua l’erogazione del prestito sul TFS/TFR sino a 45mila euro , istituito dal decreto cd. ”quota 100”  dell’aprile 2019 .

L’obiettivo è quello di consentire ai dipendenti pubblici di chiedere al sistema bancario un anticipo , a tasso agevolato, della propria liquidazione una volta che si vada in pensione, senza attendere i canonici e prolungati tempi di attesa.

Una volta che sarà approvata anche la specifica convenzione tra Abi , Ministero del Lavoro, Ministero Economia e Finanza, Ministero della Pubblica Amministrazione, quali saranno gli step da seguire per accedere al finanziamento ?

Il primo passaggio è quello di richiedere all’ Inps , nella prevalenza dei casi l’Ente erogatore del  Tfr/Tfs  la certificazione del diritto all’anticipazione. La richiesta può essere presentata direttamente dal soggetto interessato, munito di Pin, oppure attraverso il patronato o un intermediario, a cui conferisce delega.

Entro 90 giorni dalla richiesta l’Ente Erogatore rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l’indicazione dell’ammontare complessivo del TFS/TFR spettante.

Conclusa questa fase potrà richiedersi materialmente l’anticipazione alle banche che aderiranno alla convenzione prima riportata. Una volta conclusa l’istruttoria  la banca avviserà l’Ente Erogatore che avrà 30 giorni per rendere indisponibile la somma richiesta a titolo di anticipo di TFS/TFR e comunicare all’Istituto di credito l’esito positivo dell’istanza. In tal caso, nei successivi 15 giorni l’Istituto di credito procederà ad erogare il prestito.

La garanzia a presidio del prestito è rappresentata dalla cessione, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, pro solvendo, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il soggetto pensionando vanta nei confronti dell’ente erogatore.

Viene allora posto dall’istituto finanziatore un vincolo di destinazione al tfs/tfr che sarà chiamato a pagare al pensionato alle scadenze fissate, vincolo che si traduce in una garanzia per il prestito concesso.  Il rimborso del finanziamento viene effettuato, in base alla disciplina della cessione di credito, direttamente dall’ente erogatore del Tfs/Tfr mediante versamento alla banca (anziché al pensionando/pensionato).

In ogni caso resta salva la possibilità per l’interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, all’estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento. Nello schema di funzionamento si prevede anche un Fondo di garanzia statale, che interverrà laddove l’ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo Tfs/Tfr.