L’Ivass avvia pubblica consultazione su sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli

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L’Ivass ha avviato fino al 9 febbraio una pubblica consultazione sulle modifiche al Regolamento della medesima Autorità di vigilanza n.52/2022 per l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli, a seguito delle modifiche al DL Aiuti quater.

In una veloce sintesi di premessi l’Ivass rammenta come nell’agosto 2022, il legislatore, considerata la situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari , ha stabilito che le imprese potessero valutare per il 2022 i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021 anziché al valore di realizzazione.

La norma prevedeva tuttavia che non potessero essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione (“riserva indisponibile”).

Il legislatore, con il cosiddetto Decreto Aiuti quater, è nuovamente intervenuto su tale norma inserendo un riferimento al criterio di calcolo della riserva indisponibile .

In particolare, ha previsto, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall’ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (cd. shadow accounting). La modifica ha l’effetto di vincolare una parte minore del patrimonio dell’impresa consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili.

Pertanto, l’entrata in vigore della recente modifica normativa ha richiesto un intervento dell’Istituto sulla regolamentazione anche per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa Solvency II.

L’Autorità di vigilanza con il proprio Provvedimento in consultazione introduce modifiche prevedendo per esempio, in conformità alla modifica introdotta dalla legge di conversione del decreto legge, che, nel calcolo della riserva indisponibile riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l’impresa debba tenere conto anche dell’effetto delle svalutazioni dei titoli sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Per quanto riguarda la relazione semestrale, è stato chiarito che il primo esercizio da considerare è quello in corso al 30 giugno. Inoltre si prevede che, nell’eventuale proposta di distribuzione di utili o di altri elementi patrimoniali, l’organo amministrativo debba attestarne la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e patrimoniali, nonché con gli impegni finanziari prospettici e con l’obiettivo di solvibilità individuato dall’impresa

Si chiarisce poi che l’impresa, anche nel caso in cui predisponga situazioni infrannuali (bilanci intermedi) propedeutiche alla distribuzione di utili, deve predisporre la relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, nonché attenersi a quanto disposto con riferimento dell’attestazione di compatibilità

Si individuano poi i criteri per la determinazione dell’ammontare minimo delle attività che costituiscono il riferimento per il calcolo del rendimento della gestione separata , al fine di risolvere dubbi interpretativi sollevati dal mercato concernenti le imprese che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali. In particolare, la modifica è volta a chiarire che dette imprese, nel determinare l’ammontare minimo delle attività da confrontare alla riserva matematica delle polizze afferenti a una gestione separata, devono fare riferimento ai criteri Local Gaap.