Ivass, il Regolamento sulla trasmissione dei dati anagrafici

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L’Ivass ha posto in pubblica consultazione fino al prossimo 28 agosto lo schema di Regolamento con il quale dà attuazione alle disposizioni nazionali e ai principi europei in materia di trasmissione informatica dei dati anagrafici.

Il quadro regolamentare esistente già prevede l’obbligo, in capo alle imprese, di comunicare all’Autorità di Vigilanza i dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo.

Il framework normativo di riferimento risulta però frammentato soprattutto con riguardo alle disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione delle informazioni anagrafiche. La normativa nazionale in ottica di risparmio pubblico promuove la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, garantendo sia risparmi di costi sia continuità e maggiore efficienza nell’esercizio delle rispettive funzioni. Il quadro normativo italiano, in linea con i più generali principi europei e in coerenza l’articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 265, prevede infatti che IVASS e Banca d’Italia collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati “da una ad altra Autorità”, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restino sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge.

Banca d’Italia e IVASS hanno stipulato un accordo per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l’informazione statistica delle imprese di assicurazione, relativo, tra l’altro, all’accesso dell’Istituto agli archivi anagrafici della Banca d’Italia (inclusa l’“Anagrafe soggetti” ovvero l’Anagrafe dei soggetti della Banca d’Italia, istituita e disciplinata dalla Circolare n. 302 dell’8 giugno 2018 e s. m. i). Le due Autorità hanno altresì stipulato Accordi per l’utilizzo da parte dell’IVASS dei servizi informatici della Banca d’Italia e, in particolare, per la “Riservatezza e protezione dei dati”. La gestione delle informazioni anagrafiche deve avvenire in coerenza del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 che disciplinano il trattamento dei dati quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Ciò premesso, sottolinea l’Ivass, si ritiene che l’introduzione di disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni, in conformità alla cornice normativa delineata a livello nazionale ed europea, possa rispondere al duplice obiettivo 3 di assicurare scelte omogenee e di conferire adeguata efficacia, trasparenza e sicurezza all’intero processo di comunicazione dei dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che ricoprono incarichi sociali e di controllo.

Le modalità adottate nel Regolamento in consultazione , viene sottolineato, garantiscono l’integrazione informativa, la promozione del trattamento digitale delle informazioni, una migliore qualità dei dati anagrafici e una razionalizzazione regolamentare e operativa in materia di produzione delle informazioni anagrafiche e societarie. Il Regolamento persegue altresì l’obiettivo di promuovere la trasparenza dei processi e delle decisioni attraverso la formalizzazione delle procedure di trasmissione.