L’Ivass pubblica il provvedimento sulla sospensione temporanea delle minusvalenze

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L’Ivass ha pubblicato il 25 settembre uno specifico Provvedimento con cui modifica il Regolamento dell’agosto 2022 sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli. Considerata la situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari, era stato stabilito che, per il 2022, le imprese potessero valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021 anziché al valore di realizzazione. La norma prevedeva tuttavia che non potessero essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione (“riserva indisponibile”).

Agli inizi del 2023, il legislatore è nuovamente intervenuto su tale in sede di conversione del cosiddetto Decreto Aiuti quater2 prevedendo, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall’ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (norma ispirata alla tecnica dello shadow accounting previsto dai principi contabili internazionali).
In particolare, la modifica aveva l’effetto di vincolare una parte minore del patrimonio dell’impresa
consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili. La modifica ha comportato l’intervento dell’ Ivass sulla vigente regolamentazione anche per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa Solvency II.

In questa prospettiva l’Autorità di Vigilanza con intervento del 14 febbraio scorso aveva aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento del 30 agosto 2022. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 14 settembre 2023, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso anche a tutto l’esercizio 2023 la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Il Mef ha poi ritenuto necessario, nell’attuale contesto, prevedere adeguati presìdi patrimoniali attraverso l’obbligo di destinazione a riserva indisponibile di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. Non è prevista la possibilità per le imprese di assicurazione di dedurre dall’ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Il Provvedimento dell’Ivass dà ora attuazione al decreto ministeriale recando specifica disciplina della riserva indisponibile disponendo che, nel calcolo della riserva indisponibile, riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l’impresa non debba tenere conto anche dell’effetto delle svalutazioni dei titoli sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.