Fondi pensione e cessione del quinto, l’Inps fornisce i tassi aggiornati

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Con specifico Messaggio del 2 ottobre scorso l’Inps ha fornito i tassi aggiornati per la cessione del quinto delle pensioni per il quarto trimestre 2023. In particolare l’Ente previdenziale indica come tasso medio il 13,5% per classi di importo fino a 15 mila euro e 9,60 oltre i 15 mila. Va ricordato che la cessione del quinto dello stipendio è una forma di credito personale non finalizzato (senza la necessità quindi di indicare a cosa serva) destinato a lavoratori dipendenti e pensionati. Come viene ricordato sul portale nazionale di educazione finanziaria (www.quellocheconta.gov.it). questo tipo di finanziamento prevede l’obbligo di un’assicurazione per garantire il pagamento del debito residuo in caso di perdita del lavoro o di decesso del titolare. Ruolo importante di garanzia è poi quello del trattamento di fine rapporto del debitore.

Una volta ottenuta la somma di denaro, il lavoratore (o il pensionato) rimborserà il dovuto nel tempo cedendo al finanziatore fino a un quinto dello stipendio (o della pensione). Un profilo poco conosciuto in ambito previdenziale è il rapporto tra cessione del quinto e fondi pensione.

Cosa prevede la normativa? Va ricordato come la posizione individuale nella previdenza complementare durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso. Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, risultano cioè cedibili nella misura di un quinto al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo INPS.

I riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell’iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli. La Covip ha poi precisato con una specifica interpretazione che la cessione in garanzia del trattamento di fine rapporto non pregiudica la facoltà del lavoratore di aderire ai fondi pensione e di conferirvi il tfr.

L’ iscritto dovrà in ogni modo valutare anche quelle che sono le eventuali conseguenze derivanti
dall’applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alle possibili casistiche di inadempimento contrattuale, nonché gli effetti, sempre sotto il profilo del rapporto contrattuale con la società finanziaria, delle possibili riduzioni della garanzia prestata. Il datore di lavoro deve poi notificare gli atti di cessione in garanzia del trattamento di fine rapporto e informare l’istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il tfr maturando alla previdenza complementare con il conseguente venir meno dell’accantonamento presso la azienda dei flussi futuri di tfr.

Quando cesserà il rapporto di lavoro se è possibile il riscatto, il fondo pensione chiederà all’istituto
mutuante il benestare alla liquidazione (per verificare che il debito non sia stato estinto) o, in alternativa, l’iscritto stesso, in sede di presentazione della richiesta di riscatto, potrà presentare il benestare della società alla liquidazione. Dovrà essere poi chiesta la autorizzazione alla liquidazione nella ipotesi in cui l’iscritto al fondo pensione abbia maturato il diritto alla prestazione o, in alternativa, l’aderente stesso in sede di presentazione della richiesta della prestazione potrà presentare il benestare della società alla liquidazione.