Previdenza, come funzionerà la nuova quota 103

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Tanto tuonò , che (non) piovve. Rispetto a quelli che erano gli intendimenti inseriti nelle prime bozze e nello stesso comunicato stampa del Governo, quota 104 lascia il passo al rinnovo per un anno di quota 103 , in versione comunque fortemente riveduta e corretta. I requisiti di accesso sono rappresentati dal raggiungimento dei 62 anni di età e i 41 di contributi entro il 31 dicembre 2024. Il diritto conseguito entro tale data può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps escludendo conseguentemente le Casse professionali. Si conferma poi il divieto di cumulo reddituale fino all’età pensionabile con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5000 euro di lavoro autonomo occasionale. Quali sono le novità? Si allungano prima di tutto le finestre che diventano 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti del settore privato e gli autonomi e di 9 mesi per i dipendenti pubblici.

Si applicano poi sempre per i pubblici dipendenti le regole per l’erogazione del tfr/tfs già previste per quota 100, quota 102 e quota 103 . Novità davvero sostanziale è poi la previsione, in analogia a quanto avviene già per opzione donna. che la pensione ,cui si accede con il canale quota 103 viene calcolata con il metodo contributivo e, in ogni caso, il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti per la vecchiaia.

Si conferma poi la possibilità di rinviare il pensionamento, una volta raggiunti i requisiti di quota 103, con un incentivo rappresentato dal versamento in busta paga dell’assicurato della quota di contribuzione obbligatoria a suo carico , pari al 9,19% della retribuzione.