Le misure previdenziali nella Legge di bilancio

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La Legge di bilancio che si accinge ad essere definitivamente approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre contiene una serie di misure in ambito previdenziale. Partendo dai requisiti pensionistici dei lavoratori che rientrano nell’applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo si riduce la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia; tale valore minimo, finora pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale, viene stabilito ora pari a quest’ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0), ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. Si modifica poi la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata ; tale valore minimo, finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene stabilito ora pari a 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 volte per le donne con almeno due figli.

Per quel che riguarda i canali di pensionamento si modifica la disciplina degli istituti dell’APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell’età anagrafica per l’accesso (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l’APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). Si conferma ancora quota 103 si pure con alcune modifiche. I requisiti sono sempre rappresentanti dal possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni nel corso del 2024. Possono accedervi coloro che rientrino nei regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici. Si prevede poi una finestra di 7 mesi per i lavoratori del settore privato e di 9 mesi per quelli del settore pubblico. Novità sono però rappresentate dal fatto che il trattamento pensionistico è liquidato in base al cosiddetto sistema contributivo integrale e la misura mensile del trattamento, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni), non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS.

Si conferma poi la disciplina transitoria già vigente in materia in materia di indicizzazione– cosiddetta perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) con una modifica che concerne esclusivamente la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS. Di conseguenza, per la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto inferiore o pari a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS, la perequazione per il 2024 resta riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell’indice del costo della vita (riguardo a tale base di calcolo, cfr. anche infra). Analogamente, per le classi intermedie – relative a valori non superiori a cinque, sei, otto e dieci volte il suddetto minimo – restano fermi, per il 2024, rispettivamente, i valori di 85, 53, 47 e 37 punti percentuali, applicati sulla medesima base ta. Per la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS, si dispone invece la riduzione da 32 a 22 punti percentuali.