Le novità del 2024 sui fringe benefit

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Un interessante approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro illustra quelle che sono le novità per l’anno in corso sui fringe benefit, vale a dire quei “vantaggi” aggiuntivi erogati dai datori di lavoro ai dipendenti sotto forma di beni o servizi (retribuzione in natura) nell’ambito del welfare aziendale. Come viene sottolineato questi elementi, soprattutto nel corso degli ultimi anni, rappresentano un’importante componente del pacchetto retributivo complessivo, con implicazioni significative sia per il lavoratore che per l’azienda.

L’erogazione dei fringe benefit, nel perseguire un più elevato benessere del lavoro, rappresenta per i datori di lavoro una concreta leva per un incremento della motivazione e dell’efficienza lavorativa, nonché uno strumento efficace per attrarre figure professionali qualificate e/o favorire la loro permanenza
all’interno dell’azienda. Esempi comuni di fringe benefit sono l’assegnazione a uso promiscuo dell’auto aziendale, l’assegnazione di abitazioni, la fornitura di dispositivi elettronici come smartphone o computer, prestiti a condizioni agevolate, polizze assicurative, contributi per la formazione professionale, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico.

Comunemente il riconoscimento dei fringe benefit è disciplinato in sede di contrattazione individuale tra le parti. Per quanto attiene, invece, al trattamento fiscale (e di riflesso contributivo) la disciplina di riferimento è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che ricomprende nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Nello specifico i fringe benefit non sono soggetti a tassazione nella formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera la soglia di 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento della soglia comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare dei fringe benefit, e non soltanto della quota parte eccedente il limite di 258,23 euro.

Negli ultimi anni i fringe benefit sono stati oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore con l’intento di sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e, al contempo, di incentivare le aziende a fornire tali benefici in maniera più estesa. Diversi gli interventi che hanno elevato la soglia di esenzione fiscale (da 258,23 a 500, 600, 3.000 .) ampliando anche la platea dei beni e servizi (si pensi al rimborso delle utenze domestiche). Con la legge di Bilancio 2024 il legislatore ha previsto, in deroga alla normativa ordinaria che limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per i lavoratori dipendenti con figli a carico la soglia di 1.000 euro è elevata a 2.000 euro (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati). Viene poi evidenziato come il legislatore chiaramente amplia l’ambito oggettivo di applicazione della normativa contenuta nel reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In questo caso, quindi, non si ha il riconoscimento di un bene o un servizio, ma un vero e proprio rimborso per un costo sostenuto.