Assicurazioni: occhio alle doppie polizze

di David Canaletto -
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Se per il medesimo rischio sono stati stipulati più contratti, la compagnia può negare l’indennizzo in caso di sinistro, richiamandosi al codice civile. Ma solo nel ramo danni

La polizza è in regola, il premio pagato, ma la compagnia non paga il risarcimento, nonostante l’infortunio abbia causato lesioni certificate da un medico legale e indennizzabili in base al contratto sottoscritto. Come può succedere?

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Il tribunale ordinario di Ascoli Piceno (sentenza n. 720) ha recentemente negato il diritto all’indennizzo per effetto dell’articolo 1910 codice civile che regola l’assicurazione presso diversi assicuratori: se per il medesimo rischio sono contratte più polizze presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare tale avviso gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

Il caso concreto ha origine da una caduta accidentale di un assicurato, con ricovero al pronto soccorso e prognosi di 15 giorni a seguito delle lesioni riportate. In forza di una consistente polizza infortuni (capitale assicurato per invalidità permanente fino a 500 mila euro e ulteriori garanzie: indennità giornaliera da ingessatura e rimborso di spese mediche) aveva richiesto alla compagnia un indennizzo di circa 70 mila euro. Il liquidatore però si è rifiutato di pagare l’intera somma perché, consultato il casellario infortuni Inail, ha constatato che l’assicurato, per il medesimo sinistro, era contraente di polizze analoghe stipulate con quattro diverse imprese assicurative. Ritenendo che il mancato avviso dell’esistenza delle altre polizze fosse doloso, si è rifiutato di pagare il sinistro, richiamandosi appunto all’articolo 1910 del codice civile.

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L’infortunato ha fatto ricorso al giudice di primo grado, ma la sentenza ha dato piena ragione alla compagnia assicurativa negando l’indennizzo.

L’articolo del codice civile che ha prodotto tali risultati è contenuto nella sezione che riguarda genericamente le assicurazioni contro i danni; mira ad evitare che l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento.

Tale disposizione non riguarda le polizze vita. È valida per tutte le polizze danni, compreso il ramo infortuni, nonostante dottrina e giurisprudenza abbiano sempre faticato ad inquadrarlo nel novero del ramo danni visto che i rischi coperti, come nel vita, riguardano la persona e non beni materiali.

Quel che preoccupa di questa sentenza è che tale norma, voluta dal legislatore del 1942, sia poco conosciuta e poco evidenziata dagli intermediari in fase di vendita. Molti assicurati potrebbero possedere più polizze con coperture infortuni stipulate in periodi diversi spesso inserite in pacchetti multigaranzia (per esempio tra le garanzie complementari della Rc auto, o in polizze collettive legate a conti correnti o prestiti, o come benefit consessi dal datore di lavoro o in adesione a sindacati e associazioni).

Dalla lettura della sentenza si evince che per “dolosa omissione” s’intende un semplice mancato avviso. Può verificarsi così che ignari assicurati si vedano rifiutare indennizzi nonostante il regolare pagamento del premio.

Alcune compagnie nelle condizioni generali di assicurazione limitano a favore dei loro clienti il perimetro dell’articolo 1910: Assicurazioni Generali nella polizza “Sei in sicurezza” non lo applica nel caso in cui sia stato omesso l’avviso per polizze la cui sommatoria dei capitali assicurati per morte e invalidità permanente risulti inferiore a 150 mila euro, Unipol non ricomprende nell’obbligo di avviso le coperture infortuni abbinate a prodotti non assicurativi o derivanti da rapporti di lavoro. Altre compagnie sono invece molto allineate con l’articolo in questione: Posteassicura in Posta Protezione Infortuni lo richiama genericamente, Alleanza Assicurazioni in Alsereno Plus ne ripropone pedissequamente il contenuto nelle condizioni generali.

Attenzione dunque, in fase di stipula, anche a questo aspetto.