Cessione quinto: se è estinta in anticipo, attenti ai conti

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L’Arbitro bancario ha riconosciuto a una risparmiatrice il rimborso delle commissioni, dei premi assicurativi non maturati e delle quote del Tfr

Prima di estinguere in anticipo un contratto di cessione del quinto dello stipendio, meglio verificare i calcoli perché può accadere, e non raramente, che la società di credito al consumo che eroga il finanziamento trattenga alcuni costi senza averne diritto.

L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto un rimborso di 1.155 euro a una risparmiatrice che aveva estinto in anticipo un contratto di cessione del quinto della durata di sette anni. Il rimborso riconosciuto comprende sia le quote relative a commissioni e premi assicurativi non maturati, sia le quote di Tfr che la finanziaria non avrebbe potuto incassare.

Quando si accende un contratto di cessione del quinto dello stipendio, infatti, la società finanziaria, a garanzia del regolare rimborso del prestito, si fa cedere dal debitore-dipendente, con un’apposita clausola contrattuale, anche il trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento.

Come spiegano i legali dell’associazione Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) a cui la signora si era rivolta: “Le società che erogano credito al consumo chiedono, inoltre, di norma la sottoscrizione di un’assicurazione rischio vita o rischio impiego che garantisca, in caso di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto nel caso in cui superi l’ammontare del Tfr cumulato fino a quel momento. Capita così che nel momento in cui il dipendente lasci o perda, per qualsiasi motivo, il proprio posto di lavoro, il datore di lavoro, che stava effettuando le trattenute mensili in busta paga della cessione dello stipendio, debba versare alla finanziaria anche il Tfr maturato sino a quel momento”.

Fin qui il funzionamento generale della cessione del quinto. Passando al caso specifico, il finanziamento ottenuto dalla risparmiatrice, con il contratto sottoscritto nel 2008, è stato estinto anticipatamente nel dicembre 2013. Nella liquidazione dell’ultima busta paga a dicembre 2013 l’ex datore di lavoro della dipendente aveva provveduto a trasferire alla società di credito al consumo la somma di 2.880 euro a titolo di Tfr.

La finanziaria, anziché provvedere a trattenere solo la somma che sarebbe stata “dovuta” per estinguere anticipatamente il prestito, l’ha invece utilizzata a copertura “anticipata” delle 19 rate mensili che ancora rimanevano da saldare in relazione allo stesso finanziamento, incamerando così anche anticipatamente gli interessi sulle rate a scadere e senza rimborsare le quote relative alle commissioni, come invece avrebbe dovuto (e come previsto dall’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario).