Niente sconti fiscali per il settantenne che sceglie il Pip

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Le agevolazioni previste per la previdenza integrativa valgono solo se si aderisce almeno un anno prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia

Mi è stato proposto da un assicuratore di attivare un Pip Fondo Pensione.
Mi è stato confermato che la convenienza di tale polizza è reale, ma sta tutta nel vantaggio fiscale (100% deducibilità dei premi), mentre il rendimento della polizza in sé è in linea con il mercato (1-2%).
Mi è stato detto che per avere diritto a stipulare tale polizza e godere di tali benefici fiscali, è indispensabile che io faccia il contratto almeno un anno prima del conseguimento dell’età minima della pensione di vecchiaia; io però ho quasi 70 anni e sono in pensione (di anzianità) da molti anni con una sostanziosa pensione.
In pratica questo sembra precludere ogni possibilità in quanto io dovrei avere l’età minima fissata a non meno di 71 anni.
Mediamente credo sia intorno ai 65 anni: solo per alcune categorie di privilegiati (per esempio notai o magistrati) può raggiungere i 75 o 70 anni.
Però io conosco un caso in cui questa regola non sembra essere stata rispettata.
Alla data dell’agosto 2011 un contraente mio amico aveva 69 e dieci mesi, quindi ben oltre l’età pensionabile di vecchiaia, stabilita dall’Inps, ed ha stipulato un Pip da 5 mila euro anno per cinque anni, deducendo 10 mila euro in cinque anni! e vedendosi liquidata la polizza poche settimane fa con solo il 15% di imposta.
È vero che se questo requisito (stipula almeno un anno prima dell’età pensionabile di vecchiaia) non viene rispettato, la deducibilità fiscale decade e il fisco può chiedere la restituzione di quanto ti ha rimborsato e applicare pesanti ammende?
Inoltre, questo tipo di polizza Pip, una volta riscattata e liquidata dopo cinque anni, si può rinnovare? e i premi successivamente pagati sono deducibili?

Risponde David Canaletto
Può un già pensionato costruirsi una pensione integrativa? A questa domanda, apparentemente assurda, abbiamo già dato, entro certi limiti, una risposta positiva, che confermiamo. Può quindi, il nostro lettore quasi settantenne cimentarsi in tale progetto previdenziale, potendo godere quindi di quei vantaggi fiscali così ben rappresentati dal suo consulente? Riteniamo di no perché egli ha già raggiunto e superato l’età prevista per conseguire la pensione di vecchiaia prevista dal suo ente previdenziale di appartenenza. A nostro parere non ne ha diritto nemmeno il suo amico, che ha già aderito a un Pip sfruttandone impropriamente i vantaggi. L’Agenzia delle Entrate avrebbe quindi pieno titolo per recuperare quanto indebitamente portato in deduzione dall’imposta dovuta applicando le eventuali sanzioni.

Le regole del gioco sono le seguenti e non comprendiamo su quali basi il consulente del lettore gli abbia consigliato di agire in aperto contrasto:

• Il diritto alla pensione integrativa si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti d’accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione di vecchiaia) con almeno cinque anni di partecipazione al fondo pensione o Pip.
• La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
• L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione può decidere autonomamente quando fruire della prestazioni pensionistiche.

Ne consegue che chi è già titolare di una pensione d’anzianità, se non ha raggiunto l’età pensionabile (di vecchiaia) può aderire al Pip, purché l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza. In tal caso l’aderente potrà usufruire di tutti i vantaggi fiscali connessi a tale status: la relativa prestazione in rendita potrà essere percepita solo dopo cinque anni di permanenza nel fondo complementare. Ricordiamo che, se la rendita pensionistica che si ottiene convertendo il 70% del capitale accumulato nel fondo risultasse inferiore al 50% dell’assegno sociale, tutta la prestazione potrà essere riscossa in capitale.

Tutto questo si desume dagli articoli 8 (comma 11) e 11 (comma 2) del DL 252 del 2005) ed è ulteriormente avvalorato da un apposito orientamento della Covip (l’organo di vigilanza della previdenza integrativa), datato 24 gennaio 2008, che precisa che per “raggiungimento dell’età pensionabile” può intendersi, in assenza di ulteriori specificazioni, il compimento dell’età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Secondo una nostra stima, gli iscritti alle forme previdenziali con età superiore ai 65 anni sono 174 mila (2,7% degli aderenti) a fronte di un età media complessiva di circa 46,2 anni. Si tratta di una nicchia di aderenti poco propensa a costituirsi una pensione di scorta ma più motivata a sfruttare i non indifferenti benefici fiscali creati per incentivare una massiva adesione ai fondi pensione soprattutto tra i giovani lavoratori.