Rottamazione licenza: spetta anche ai soci della Sas?

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La risposta è sì: anche i titolari e i familiari coadiutori possono chiedere l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale

La mia domanda riguarda l’indennizzo commercianti per cessazione attività: l’indennizzo lo possono richiedere anche i soci delle società Sas, oppure è solo per ditte individuali? I soci lavoratori della Srl o Sas possono richiedere l’indennizzo? E. T.

Risponde Walter Quattrocchi

Il socio di una Sas (società in accomandita semplice) può richiedere l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, purché risulti come titolare o familiare coadiutore dell’impresa.

Come previsto dagli articoli 2313 e seguenti del Codice civile, in una Sas l’amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari, mentre il socio accomandante, che presta attività lavorativa, non è iscrivibile come titolare, mancando il requisito della responsabilità, ma può eventualmente essere iscritto come familiare coadiutore.

Ricordiamo che l’indennizzo, già in vigore fino al 31 dicembre 2011, è stato prorogato dalla legge di Stabilità 2014 fino al 31 dicembre 2016, con possibilità di presentare domanda entro il 31 gennaio 2017.

I requisiti anagrafici e contributivi per avere diritto all’indennizzo sono 62 anni di età per gli uomini e 57 anni di età per le donne, insieme a l’iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, da almeno cinque anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla gestione commercianti Inps.

I soggetti destinatari del provvedimento sono:
– i titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– i titolari o coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche;
– gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– gli agenti e rappresentanti di commercio.

Ai soggetti in possesso dei requisiti spetta un assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all’importo del trattamento minimo di pensione pari a 501,89 euro nel 2016.

I soggetti destinatari dell’indennizzo potranno godere del beneficio fino al compimento dei 66 anni e tre mesi per gli uomini e 64 anni e nove mesi per le donne, sino al 31 dicembre 2015, e 66 anni e sette mesi per gli uomini e 66 anni e un mese per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L’assegno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata.