Previdenza complementare e longevità attiva

Roberto Carli -

Il nostro Paese ci caratterizza per un accentuato processo di senilizzazione. Secondo le stime dell’Istat gli indici di vecchiaia e di dipendenza al 1 gennaio 2018 raggiungono rispettivamente quota 168,9 (anziani ogni cento giovani) e 56,1 (persone in età non lavorativa ogni cento in età lavorativa).

In ambito europeo, l’Italia si mantiene al primo posto nella graduatoria decrescente per l’indice di vecchiaia e tra i primi sei Paesi per l’indice di dipendenza. Andando alla speranza di vita essa si attesta a 80,8 anni per gli uomini e 85,2 per le donne. In ambito Ue l’Italia è al primo posto insieme a Svezia e Malta per i maschi e al quarto posto per le femmine dopo Spagna, Francia e Lussemburgo (dati 2016).

Cambiano allora anche gli stili di vita con la frequente prosecuzione di attività collaborative anche in età pensionabile, sfruttando , eccezion fatta per la recente quota 100, la assenza di divieti di cumulo tra redditi di pensione e da lavoro. In prospettiva si evolve allora anche il possibile utilizzo dei fondi pensione in ottica di longevità attiva.

Come si atteggia il meccanismo di funzionamento della previdenza complementare in ottica di active aeging ? Va evidenziato in primo luogo come sia possibile per il pensionato di anzianità (o, in base alle nuove tipologie di flessibilità in uscita, il pensionato anticipato) iscriversi alla previdenza complementare) a condizione che l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia (quindi solamente se non ha già maturato l’età pensionabile di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio di appartenenza). Se si è pensionato di vecchiaia e si continua a svolgere un’attività lavorativa è possibile però iscriversi a un fondo pensione.

L’iscritto a un fondo pensione può continuare a versare i contributi anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile a condizione che possa far valere, al compimento dell’età prevista per il pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore della previdenza complementare. I contributi continuano ad avere valenza di versamenti di previdenza complementare e, come tali, sono ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste per tali forme di finanziamento.

Sono cioè deducibili entro il limite annuo dei 5164,57 euro. Si riconosce all’aderente con la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni del fondo pensione rappresentate come è noto dal 100 per cento sotto forma di rendita o 50 per cento sotto forma di capitale e 50 per cento in ogni modo sotto forma di rendita

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