Limiti di investimento e conflitti di interesse delle Casse di previdenza

Roberto Carli -

Uno dei temi di maggiore rilevanza da affrontare , in attesa che si chiarisca meglio quale sarà il Governo futuro, è quello legato alla disciplina dei limiti di investimento ed i conflitti di interesse della Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Va ricordato come il Regolamento in oggetto è richiesto dal D.L. n. 98/2011 e almeno in due occasioni precedenti (2014 e 2016) si è giunti ad un passo dalla approvazione da parte di Ministero Economia e Lavoro.

Così come ha ricordato la Covip sia in una recente audizione parlamentare che nella propria Relazione annuale le Casse di previdenza sono oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia, regolamentazione che, ad esempio, è di livello primario e secondario per i fondi pensione, coerentemente con l’assetto definito a livello comunitario.

Anche la Corte dei Conti ha evidenziato il gap normativo attuale. La mancanza di un quadro normativo definito, ha sottolineato ancora la Covip, ha indotto le Casse a prendere a riferimento, nella definizione dei propri assetti regolamentari, la disciplina della previdenza complementare e, in particolare, le “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” adottate dalla Covip per i fondi pensione .Va poi ricordato come l’Adepp, l’Associazione di categoria, ha previsto uno specifico Codice di autoregolamentazione.

Quali sono i ragionamenti in corso. La bozza in elaborazione riprende una precedente versione del 2016 che modella la disciplina sulla falsariga di quanto si prevede per i fondi pensione. In particolare si attribuisce alle Casse ampia autonomia nello svolgimento delle loro funzioni purché queste siano perseguite in maniera prudenziale e con adeguata diligenza professionale.

Devono poi anch’esse predisporre il documento sulle politiche di investimento e dotarsi di strutture tecnicamente e professionalmente adeguate e compatibili con la dimensione e complessità del portafoglio ed alla politica di investimento che intendono adottare.

Per quel che riguarda le modalità di investimento si potrà seguire la strada della gestione diretta o di quella indiretta; in quest’ultimo caso gli Enti previdenziali operano a mezzo di apposite convenzioni con gestori qualificati; e che sono previsti altresì depositari cui affidare le risorse dell’Ente.

Si prevede poi anche una disciplina di dettaglio dei conflitti di interesse la cui logica è quella di prevedere un obbligo di prevenzione, gestione e controllo degli stessi tramite adeguate strutture organizzative.