I nuovi chiarimenti fiscali in materia di RITA

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Rispondendo ad una istanza di consulenza giuridica posta da una Associazione di categoria la Agenzia delle Entrate ha ulteriormente dettagliato i profili fiscali della Rita, la prestazione di flessibilità in uscita prevista nella previdenza complementare.

Come viene ricordato la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata consente agli iscritti ad un fondo pensione, al verificarsi di determinate condizioni, di chiedere l’erogazione di una prestazione anticipata, in forma periodica, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. In buona sostanza, si sottolinea, si atteggia come una sorta di ammortizzatore sociale privato che si concretizza nel riscatto in modo frazionato di tutta o parte (a seconda delle proprie esigenze) della posizione individuale fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Quali sono i requisiti per richiedere la RITA ? Due sono le possibilità, con il comune presupposto di avere cessato l’attività lavorativa:

  1. Essere distanti non più di 5 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia, avere un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e avere almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare
  2. Essere inoccupato da più di 24 mesi, essere distanti non più di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia ed avere almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Dal punto di vista fiscale la RITA è soggetta a tassazione con aliquota del 15 per cento riducibile fino al 9 per cento in ragione dell’anzianità di partecipazione al fondo pensione. Per quel che riguarda la determinazione della base imponibile le somme erogate a titolo di RITA sono prioritariamente imputate agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e poi a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.  Quali sono i chiarimenti forniti dalla Agenzia delle Entrate? In primo luogo si precisa che  in caso di erogazione di un’anticipazione anteriormente all’erogazione della RITA, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione va effettuato non già al momento di erogazione della RITA, quanto piuttosto  al momento della liquidazione definitiva della prestazione. Per ciò che riguarda poi la aliquota applicata il percorso di riduzione del 15 per cento in misura pari allo 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo prosegue anche durante la corresponsione della prestazione. Si analizza poi il caso dei vecchi iscritti , coloro che alla data del 28 aprile 1993 erano cioè iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e non abbia mai richiesto il riscatto della posizione. Si chiarisce come solo con riferimento alla base imponibile si suddivide il montante in ragione della stratificazione normativa che si è succeduta nel corso nel tempo mentre per quel che riguarda la applicazione della aliquota del 15 per cent si applica la tassazione unitaria