I “gatekeeper”, una strozzatura nell’economia digitale. In vigore le nuove norme europee

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Legge sui mercati digitali: in vigore le norme per i gatekeeper digitali a favore di mercati aperti

Entra in vigore oggi la legge dell’UE sui mercati digitali. Il nuovo regolamento porrà fine alle pratiche sleali delle imprese che operano da gatekeeper nell’economia delle piattaforme online. È stato proposto dalla Commissione a dicembre 2020 e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in tempi record, a marzo 2022.

Che cos’è un gatekeeper

La legge sui mercati digitali definisce le situazioni in cui una piattaforma online di grandi dimensioni è un “gatekeeper”. Si tratta di piattaforme digitali che fungono da importante punto di accesso tra utenti commerciali e consumatori e godono di una posizione da cui poter dettare le regole e creare una strozzatura nell’economia digitale. Per affrontare questi problemi, la legge sui mercati digitali definisce una serie di obblighi per i gatekeeper, fra cui il divieto di determinati comportamenti. 

In altre parole, i gatekeeper sono intermediari finanziari che operano tra emittenti e investitori. Le limitazioni all’efficacia dei gatekeeper come dispositivo di protezione degli investitori riguardano in gran parte il conflitto di interessi derivante dal loro modello di finanziamento, ma sono esacerbate da fattori che riducono per un gatekeeper l’incentivo a svolgere bene il proprio ruolo, inclusi sia la mancanza di concorrenza di mercato sia il rischio di contenzioso e, in relazione alle agenzie di rating del credito, il possesso di una licenza regolamentare.

Designazione dei gatekeeper

Le imprese che gestiscono uno o più cosiddetti “servizi di piattaforma di base” elencati nella legge sui mercati digitali sono designate come gatekeeper se soddisfano i requisiti descritti di seguito. I servizi sono: servizi di intermediazione online quali negozi di applicazioni software, motori di ricerca online, servizi di social network, alcuni servizi di messaggistica, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali, browser web, servizi di cloud computing, sistemi operativi, mercati online e servizi pubblicitari.

I criteri

Sono tre i criteri principali perché un’impresa rientri nel campo di applicazione della legge sui mercati digitali.

  1. Una dimensione che ha un’incidenza sul mercato interno: quando l’impresa realizza un determinato fatturato annuo nello Spazio economico europeo (SEE) e fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri dell’Unione;
  2. il controllo di un importante accesso ai consumatori finali per gli utenti commerciali: quando l’impresa fornisce un servizio di piattaforma di base ad almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile stabiliti o situati nell’Unione e almeno 10.000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell’Unione;
  3. una posizione consolidata e duratura: se la società ha soddisfatto il secondo criterio in ciascuno degli ultimi tre anni.

Maggiori informazioni sulla procedura di designazione dei gatekeeper sono disponibili nelle domande e risposte sulla legge sui mercati digitali. 

Un elenco chiaro di obblighi e divieti

La legge sui mercati digitali stabilisce un elenco di obblighi e divieti che i gatekeeper dovranno rispettare nelle loro operazioni quotidiane per garantire mercati digitali equi e aperti. In tal modo si migliorano le possibilità per le imprese di contendere i mercati e fare concorrenza ai gatekeeper sulla base dei meriti dei loro prodotti e servizi, ampliando lo spazio per l’innovazione.

Pratiche di un gatekeeper come favorire i propri servizi o impedire agli utenti commerciali dei propri servizi di raggiungere i consumatori possono eliminare la concorrenza, portando come conseguenze meno innovazione, meno qualità e prezzi più alti. Quando un gatekeeper adotta pratiche sleali, ad esempio imponendo condizioni inique per l’accesso al proprio negozio online di applicazioni software o impedendo l’installazione di applicazioni provenienti da altre fonti, è probabile che i consumatori paghino di più o siano privati dei benefici che i servizi alternativi avrebbero potuto apportare.

Prossime tappe

Con l’entrata in vigore, la legge sui mercati digitali passerà alla fase cruciale di attuazione. L’applicazione effettiva inizierà fra sei mesi, a partire dal 2 maggio 2023. Nei successivi due mesi e non oltre il 3 luglio 2023 i potenziali gatekeeper dovranno notificare alla Commissione che forniscono servizi di piattaforma di base se raggiungono le soglie stabilite dalla legge sui mercati digitali.

Una volta ricevuta la notifica completa, la Commissione disporrà di 45 giorni lavorativi per valutare se l’impresa raggiunge le soglie e designarla come gatekeeper (vale a dire, per una notifica presentata alla scadenza del termine, entro il 6 settembre 2023). In seguito a tale designazione, i gatekeeper avranno sei mesi di tempo per conformarsi ai requisiti della legge sui mercati digitali, al più tardi entro il 6 marzo 2024.

In preparazione all’applicazione della legge sui mercati digitali, la Commissione sta già proattivamente impegnando in discussioni le parti interessate del settore per garantire il rispetto effettivo delle nuove norme. Inoltre, nei prossimi mesi la Commissione organizzerà una serie di seminari tecnici con portatori di interessi per valutare le opinioni di terzi sul rispetto degli obblighi dei gatekeeper ai sensi della legge sui mercati digitali. Il primo di questi seminari si terrà il 5 dicembre 2022 e si concentrerà sulla disposizione relativa al divieto per il gatekeeper di offrire un trattamento più favorevole ai propri prodotti e servizi.

Infine, la Commissione sta anche elaborando un regolamento di esecuzione con disposizioni sugli aspetti procedurali della notifica. 

Contesto

La Commissione ha proposto la legge sui mercati digitali in tandem con la legge sui servizi digitali, nel dicembre 2020, per affrontare le conseguenze negative di determinati comportamenti adottati dalle piattaforme online che fungono da gatekeeper digitali del mercato unico dell’UE.

La legge sui mercati digitali sarà applicata mediante una solida architettura di vigilanza, in base alla quale la Commissione sarà l’unica responsabile dell’applicazione delle norme, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri dell’UE. La Commissione potrà comminare sanzioni e ammende fino al 10% del fatturato mondiale di una società e fino al 20% in caso di recidiva. Nel caso di infrazioni sistematiche la Commissione potrà anche imporre rimedi comportamentali o strutturali necessari per garantire l’efficacia degli obblighi, compreso il divieto di ulteriori acquisizioni.

La legge sui mercati digitali conferisce infine alla Commissione il potere di effettuare indagini di mercato che garantiranno che gli obblighi stabiliti dal regolamento siano mantenuti aggiornati nel contesto della costante evoluzione dei mercati digitali.