Contributi non dedotti e fondi pensione
Il nostro sistema previdenziale dà la possibilità all’aderente di un fondo pensione che non abbia dedotto i propri contributi in uno o più anni di recuperare il vantaggio quando andrà in pensione. Viene però richiesto un adempimento che è rappresentato dall’ invio allo strumento previdenziale entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento di una comunicazione con cui segnali di non avere usufruito del beneficio indicando l’importo corrispondente. In questo modo al momento in cui verrà percepita la rendita non se ne tasserà la parte riferita ai contributi non dedotti.
Tradotto in pratica vanno dichiarati entro il 31 dicembre 2023 i contributi non dedotti nel 2022. Quali potrebbero essere le possibili casistiche? Per esempio versamenti eccedenti il limite di deducibilità annuale in un singolo fondo pensione o, fenomeno di rilievo come sottolineato più volte nelle Relazioni annuali della Autorità di Vigilanza, il caso di iscritti con posizioni multiple , vale a dire con più posizioni aperte in differenti forme pensionistiche.
E’ utile poi fornire un breve riepilogo di sintesi di quale sia il regime fiscale della previdenza complementare. In particolare i contributi versati sono fiscalmente deducibili con il limite annuo di 5164,57 euro (tale importo comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro e i versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l’importo da questi non dedotto, nonché i contributi versati per reintegrare eventuali anticipazioni già ottenute), i rendimenti annui sono tassati con aliquota agevolata del 20 per cento rispetto al 26 per cento che si applica per le altre rendite finanziarie (per la quota corrispondente ai titoli di Stato si applica invece la aliquota del 12,50 per cento) , le prestazioni finali (rendita al 100 per cento o 50 per cento rendita e 50 per cento capitale) sono soggette ad imposta sostitutiva del 15 per cento che si riduce dello 0,30 per cento per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con una tassazione minima del 9 per cento.
Nell’importo della prestazione da non considerare ai fini della tassazione vanno esclusi allora i contributi non dedotti sempre a condizione che siano stati comunicati al fondo pensione, gli eventuali premi di risultato versati a fondo pensione sempre se comunicati, e i rendimenti finanziari tassati anno per anno.