Previdenza complementare e benefici fiscali

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Il risparmio previdenziale, in considerazione della finalità sociale che persegue, beneficia di un trattamento fiscale di particolare favore da parte dell’ordinamento. In vista del fine anno è utile ricordare quali siano i vantaggi di cui si può usufruire aderendo ad una forma pensionistica complementare. In primo luogo , in sede di adesione, sono deducibili i contributi versati entro il limite annuo di 5164,57 euro. Va evidenziato in tale importo vanno considerati, nel caso dei lavoratori dipendenti, anche i contributi versati dal datore di lavoro sulla base di quelle che sono le previsioni della contrattazione collettiva. Non si conteggiano invece le quote di trattamento di fine rapporto trasferite al fondo pensione. Sempre nei 5164,57 euro possono poi dedursi i contributi versati a beneficio dei famigliari a carico.

I rendimenti vengono poi tassati con aliquota del 20% “nel durante” , percentuale ridotta rispetto al 26% prevista per le altre rendite finanziarie. Va ancora ricordato come le quota investite in titoli di Stato sono invece tassate con aliquota del 12,5%. A tal proposito va sottolineato come nella delega fiscale si prevede che si evolva dalla tassazione sul maturato alla tassazione per cassa così come già avviene per gli strumenti di risparmio gestito e per le polizze vita. Le prestazioni dei fondi pensione /pip , vale a dire la rendita o max 50% capitale e 50% comunque sotto forma di rendita, sono tassate con imposta sostitutiva del 15% (più bassa rispetto a quella che sarebbe la tassazione IRPEF che si applica per esempio alla pensione INPS) che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino ad un minimo del 9.

Nello stesso modo è tassata anche quella particolare forma di prestazione di flessibilità in uscita che è la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, che è una forma di riscatto frazionato che accompagna l’aderente al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia. Per quel che riguarda le anticipazioni, quelle per spese sanitarie vengono anch’esse assoggettate alla imposta del 15% con la riduzione dell0 0,30 fino al 9, per quelle per acquisito e ristrutturazione prima casa e per ulteriori esigenze si applica invece l’aliquota del 23%.